Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capo I Delle relazioni consolari in generale
Sezione I Stabilimento e condotta delle relazioni consolari
< Art. 22 Cittadinanza dei funzionari consolari
> Art. 24 Notificazione allo Stato di residenza delle nomine, degli arrivi e delle partenze

Art. 23 Persona dichiarata non grata

1.  Lo Stato di residenza può in ogni momento informare lo Stato d’invio che un funzionario consolare è persona non grata o che qualsiasi altro membro del personale consolare non è accettabile. Lo Stato d’invio richiamerà la persona della quale si tratta oppure metterà fine alle sue funzioni nel posto consolare, secondo il caso.

2.  Se lo Stato d’invio nega d’eseguire o non eseguisce in un termine ragionevole gli obblighi che gli spettano secondo il paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato di residenza può, secondo il caso, ritirare l’exequatur alla persona della quale si tratta o cessare di considerarla un membro del personale consolare.

3.  Una persona nominata membro d’un posto consolare può essere dichiarata non accettabile prima che arrivi sul territorio dello Stato di residenza o, se già vi si trovi, prima dell’entrata in funzione nel posto consolare. In tale caso, lo Stato d’invio deve revocare la nomina.

4.  Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, lo Stato di residenza non è tenuto a comunicare allo Stato d’invio le ragioni della sua risoluzione.


Stato 22 agosto 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali