Capo I Delle relazioni consolari in generale
Sezione I Stabilimento e condotta delle relazioni consolari
< Art. 1 Definizioni
> Art. 3 Esercizio delle funzioni consolari
Art. 2 Stabilimento di relazioni consolari
1. Lo stabilimento di relazioni consolari tra Stati avviene per mutuo consenso.
2. Il consenso dato allo stabilimento di relazioni diplomatiche tra due Stati implica, salvo indicazione contraria, il consenso allo stabilimento di relazioni consolari.
3. La rottura delle relazioni diplomatiche non determina ipso facto la rottura delle relazioni consolari.
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