Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capo I Delle relazioni consolari in generale
Sezione I Stabilimento e condotta delle relazioni consolari
< Art. 18 Nomina d’una medesima persona, come funzionario consolare, da due o più Stati
> Art. 20 Effettivo del personale consolare

Art. 19 Nomina dei membri del personale consolare

1.  Riservate le disposizioni degli articoli 20, 22 e 23, lo Stato d’invio nomina a suo grado i membri del personale consolare.

2.  Lo Stato d’invio notifica abbastanza per tempo allo Stato di residenza i nomi e il cognome, la categoria e la classe di tutti i funzionari consolari diversi dal capo d’un posto consolare, affinché questo Stato possa, se lo desidera, esercitare i diritti che gli conferisce il paragrafo 3 dell’articolo 23.

3.  Lo Stato d’invio può, se le sue leggi e i suoi regolamenti l’esigono, domandare allo Stato di residenza di concedere un exequatur a un funzionario consolare che non è capo d’un posto consolare.

4.  Lo Stato di residenza può se le sue leggi e i suoi regolamenti l’esigono, concedere un exequatur a un funzionario consolare che non è capo d’un posto consolare.

Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali