Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

> Art. 2 Stabilimento di relazioni consolari

Art. 1 Definizioni

1.  Secondo la presente Convenzione, le locuzioni seguenti significano:

a.
«posto consolare», ogni consolato generale, viceconsolato o agenzia consolare;
b.
«circoscrizione consolare», il territorio assegnato a un posto consolare per l’esercizio delle funzioni consolari;
c.
«capo d’un posto consolare», la persona incaricata d’agire in tale qualità;
d.
«funzionario consolare», ogni persona, compreso il capo del posto consolare, incaricata in tale qualità d’esercitare le funzioni consolari;
e.
«impiegato consolare», ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici d’un posto consolare;
f.
«membri del personale di servizio», ogni persona addetta al servizio domestico d’un posto consolare;
g.
«membri d’un posto consolare», i funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
h.
«membri del personale consolare», i funzionari consolari, escluso il capo del posto consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
i.
«membro del personale privato », una persona impiegata esclusivamente nel servizio privato d’un membro del posto consolare;
j.
«stanze consolari», gli edifici o parti d’edifici e il terreno annesso, adoperati, qualunque ne sia il proprietario, esclusivamente ai fini del posto consolare;
k.
«archivio consolare», ogni carta, documento, corrispondenza, libro, pellicola cinematografica, nastro magnetico e registro del posto consolare, compresi il materiale della cifra, gli schedari e la mobilia destinata a proteggerli e a conservarli.

2.  I funzionari consolari sono distinti in due categorie: i funzionari consolari di carriera e i funzionari consolari onorari. Le disposizioni del capo Il della presente Convenzione s’applicano ai posti consolari diretti da funzionari consolari di carriera; le disposizioni del capo III, s’applicano ai posti consolari diretti da funzionari consolari onorari.

3.  Lo stato particolare dei membri dei posti consolari, che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza è disciplinato nell’articolo 71 della presente Convenzione.

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