Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

0.191.02

Traduzione1

Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari

Conchiusa a Vienna il 24 aprile 1963
Approvata dall’Assemblea federale il 18 dicembre 19642
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 3 maggio 1965
Entrata in vigore per la Svizzera il 19 marzo 1967

(Stato 8  aprile 2010)

Gli Stati parti alla presente Convenzione,

memori che, da un tempo remoto, si sono stabilite relazioni consolari tra i popoli,

coscienti degli Scopi e dei Principi della Carta delle Nazioni Unite3 concernenti l’uguaglianza sovrana degli Stati, la conservazione della pace e della sicurezza internazionale e lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra le nazioni,

considerato che la Conferenza delle Nazioni Unite sulle relazioni e immunità diplomatiche4 ha approvato la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, aperta alla firma il 18 aprile 1961,

persuasi che una convenzione internazionale su le relazioni, i privilegi e le immunità consolari contribuirebbe del pari a favorire le relazioni amichevoli tra i paesi, quale che sia la diversità dei loro ordinamenti costituzionali e sociali,

convinti che questi privilegi e immunità non tendono ad avvantaggiare singole persone, ma ad assicurare l’adempimento efficace delle funzioni da parte dei posti consolari in nome dei loro Stati,

affermato che le regole del diritto internazionale consuetudinario devono rimanere applicabili alle questioni che non sono regolate espressamente nelle disposizioni della presente Convenzione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Capo I Delle relazioni consolari in generale

Sezione I Stabilimento e condotta delle relazioni consolari

Art. 2 Stabilimento di relazioni consolari

Art. 3 Esercizio delle funzioni consolari

Art. 4 Stabilimento d’un posto consolare

Art. 5 Funzioni consolari

Art. 6 Esercizio delle funzioni consolari fuori della circoscrizione consolare

Art. 7 Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo

Art. 8 Esercizio di funzioni consolari per conto d’uno Stato terzo

Art. 9 Classi dei capi di posti consolari

Art. 10 Nomina e ammissione dei capi di posti consolari

Art. 11 Lettera patente o notificazione della nomina

Art. 12 Exequatur

Art. 13 Ammissione provvisoria dei capi di posti consolari

Art. 14 Notificazione alle autorità della circoscrizione consolare

Art. 15 Esercizio temporaneo delle funzioni di capo d’un posto consolare

Art. 16 Precedenza tra i capi di posti consolari

Art. 17 Compimento d’atti diplomatici da funzionari consolari

Art. 18 Nomina d’una medesima persona, come funzionario consolare, da due o più Stati

Art. 19 Nomina dei membri del personale consolare

Art. 20 Effettivo del personale consolare

Art. 21 Precedenza tra funzionari consolari d’un posto consolare

Art. 22 Cittadinanza dei funzionari consolari

Art. 23 Persona dichiarata non grata

Art. 24 Notificazione allo Stato di residenza delle nomine, degli arrivi e delle partenze

Sezione II Fine delle funzioni consolari

Art. 25 Fine delle funzioni di membro d’un posto consolare

Le funzioni di membro d’un posto consolare cessano segnatamente con:

Art. 26 Partenza dal territorio dello Stato di residenza

Art. 27 Protezione delle stanze e dell’archivio consolari e degli interessi dello Stato d’invio in circostanze eccezionali

Capo II Agevolezze, privilegi e immunità concernenti i posti consolari, i funzionari consolari di carriera e gli altri membri d’un posto consolare

Sezione I Agevolezze, privilegi e immunità concernenti il posto consolare

Art. 28 Agevolezze accordate al posto consolare per la sua attività

Art. 29 Uso della bandiera e dello stemma nazionali

Art. 30 Abitazione

Art. 31 Inviolabilità delle stanze consolari

Art. 32 Esenzione fiscale delle stanze consolari

Art. 33 Inviolabilità dell’archivio e dei documenti consolari

Art. 34 Libertà di movimento

Art. 35 Libertà di comunicazione

Art. 36 Comunicazione con i cittadini dello Stato d’invio

Art. 37 Informazioni in caso di morte, di tutela o curatela, di naufragio e d’infortunio aereo

Art. 38 Comunicazione con le autorità dello Stato di residenza

Art. 39 Diritti e tasse consolari

Sezione II Agevolezze, privilegi e immunità concernenti i funzionari consolari di carriera e gli altri membri del corpo consolare

Art. 40 Protezione dei funzionari consolari

Art. 41 Inviolabilità personale dei funzionari consolari

Art. 42 Notificazione dei casi d’arresto, di detenzione o d’esecuzione forzata

Art. 43 Immunità dalla giurisdizione

Art. 44 Obbligo di rispondere come testimonio

Art. 45 Rinuncia ai privilegi e alle immunità

Art. 46 Esenzione dall’immatricolazione degli stranieri e dal permesso di dimora

Art. 47 Esenzione dal permesso di lavoro

Art. 48 Esenzione dall’ordinamento di sicurezza sociale

Art. 49 Esenzione fiscale

Art. 50 Esenzione dai diritti doganali e dalla visita doganale

Art. 51 Successione d’un membro del posto consolare o d’un membro della sua famiglia

Art. 52 Esenzione dalle prestazioni personali

Art. 53 Principio e fine dei privilegi e delle immunità consolari

Art. 54 Obblighi degli Stati terzi

Art. 55 Rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza

Art. 56 Assicurazione contro i danni cagionati da terzi

Art. 57 Disposizioni speciali concernenti l’occupazione privata di natura lucrativa

Capo III Ordinamento applicabile ai funzionari consolari onorari e ai posti consolari da essi diretti

Art. 58 Disposizioni generali concernenti le agevolezze, i privilegi e le immunità

Art. 59 Protezione delle stanze consolari

Art. 60 Esenzione fiscale delle stanze consolari

Art. 61 Inviolabilità dell’archivio e dei documenti consolari

Art. 62 Esenzione doganale

Art. 63 Procedura penale

Art. 64 Protezione del funzionario consolare onorario

Art. 65 Esenzione dall’immatricolazione degli stranieri e dal permesso di dimora

Art. 66 Esenzione fiscale

Art. 67 Esenzione dalle prestazioni personali

Art. 68 Natura facoltativa dell’istituzione delle funzioni consolari onorarie

Capo IV Disposizioni generali

Art. 69 Agenti consolari non capi di posti consolari

Art. 70 Esercizio di funzioni consolari da una missione diplomatica

Art. 71 Cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza

Art. 72 Non discriminazione

Art. 73 Rapporto tra la presente Convenzione e gli altri accordi internazionali

Capo V Disposizioni finali

Art. 74 Firma

Art. 75 Ratificazione

Art. 76 Adesione

Art. 77 Entrata in vigore

Art. 78 Notificazione da parte del Segretario generale

Art. 79 Testi facenti fede Campo d’applicazione l'8 maggio 2010

Campo d’applicazione l'8 maggio 20105

Stati partecipanti

Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

  4 ottobre

1991 A

  3 novembre

1991

Algeria

14 aprile

1964 A

19 marzo

1967

Andorra

  3 luglio

1996 A

  2 agosto

1996

Angola

21 novembre

1990 A

21 dicembre

1990

Antigua e Barbuda

25 ottobre

1988 S

1° novembre

1981

Arabia Saudita*

29 giugno

1988 A

29 luglio

1988

Argentina

  7 marzo

1967

  6 aprile

1967

Armenia

23 giugno

1993 A

23 luglio

1993

Australia

12 febbraio

1973

14 marzo

1973

Austria

12 giugno

1969

12 luglio

1969

Azerbaigian

13 agosto

1992 A

12 settembre

1992

Bahamas

17 marzo

1977 S

10 luglio

1973

Bahrein

17 settembre

1992 A

17 ottobre

1992

Bangladesh

13 gennaio

1978 S

26 marzo

1971

Barbados*

11 maggio

1992 A

10 giugno

1992

Belarus

21 marzo

1989 A

20 aprile

1989

Belgio

  9 settembre

1970

  9 ottobre

1970

Belize*

30 novembre

2000 A

30 dicembre

2000

Benin

27 aprile

1979

27 maggio

1979

Bhutan

28 luglio

1981 A

27 agosto

1981

Bolivia

22 settembre

1970

22 ottobre

1970

Bosnia e Erzegovina

1° settembre

1993 S

  6 marzo

1992

Botswana

26 marzo

2008 A

25 aprile

2008

Brasile

11 maggio

1967

10 giugno

1967

Bulgaria*

11 luglio

1989 A

10 agosto

1989

Burkina Faso

11 agosto

1964

19 marzo

1967

Cambogia

10 marzo

2006 A

  9 aprile

2006

Camerun

22 maggio

1967

21 giugno

1967

Canada

18 luglio

1974 A

17 agosto

1974

Capo Verde

30 luglio

1979 A

29 agosto

1979

Ceca Repubblica*

22 febbraio

1993 S

1° gennaio

1993

Cile

  9 gennaio

1968

  8 febbraio

1968

Cina

  2 luglio

1979 A

1° agosto

1979

Cipro

14 aprile

1976 A

14 maggio

1976

Colombia

  6 settembre

1972

  6 ottobre

1972

Congo (Kinshasa)

15 luglio

1976

14 agosto

1976

Corea (Nord)

  8 agosto

1984 A

  7 settembre

1984

Corea (Sud)

  7 marzo

1977 A

  6 aprile

1977

Costa Rica

29 dicembre

1966

19 marzo

1967

Croazia

12 ottobre

1992 S

  8 ottobre

1991

Cuba

15 ottobre

1965

19 marzo

1967

Danimarca* **

15 novembre

1972

15 dicembre

1972

Dominica

24 novembre

1987 S

  3 novembre

1978

Ecuador

11 marzo

1965

19 marzo

1967

Egitto*

21 giugno

1965 A

19 marzo

1967

El Salvador

19 gennaio

1973 A

18 febbraio

1973

Emirati Arabi Uniti

24 febbraio

1977 A

26 marzo

1977

Eritrea

14 gennaio

1997 A

13 febbraio

1997

Estonia

21 ottobre

1991 A

20 novembre

1991

Figi*

28 aprile

1972 A

28 maggio

1972

Filippine

15 novembre

1965

19 marzo

1967

Finlandia* **

  2 luglio

1980

1° agosto

1980

Francia**

31 dicembre

1970

30 gennaio

1971

Gabon

23 febbraio

1965

19 marzo

1967

Georgia

12 luglio

1993 A

11 agosto

1993

Germania* **

  7 settembre

1971

  7 ottobre

1971

Ghana

  4 ottobre

1963

19 marzo

1967

Giamaica

  9 febbraio

1976 A

10 marzo

1976

Giappone

  3 ottobre

1983 A

  2 novembre

1983

Gibuti

  2 novembre

1978 A

  2 dicembre

1978

Giordania

  7 marzo

1973 A

  6 aprile

1973

Grecia

14 ottobre

1975 A

13 novembre

1975

Grenada

  2 settembre

1992 A

  2 ottobre

1992

Guatemala

  9 febbraio

1973 A

11 marzo

1973

Guinea

30 giugno

1988 A

30 luglio

1988

Guinea equatoriale

30 agosto

1976 A

29 settembre

1976

Guyana

13 settembre

1973 A

13 ottobre

1973

Haiti

  2 febbraio

1978 A

  4 marzo

1978

Honduras

13 febbraio

1968 A

14 marzo

1968

India

28 novembre

1977 A

28 dicembre

1977

Indonesia

  4 giugno

1982 A

  4 luglio

1982

Iran

  5 giugno

1975

  5 luglio

1975

Iraq

14 gennaio

1970 A

13 febbraio

1970

Irlanda

10 maggio

1967

  9 giugno

1967

Islanda*

1° giugno

1978 A

1° luglio

1978

Isole Marshall

  9 agosto

1991 A

  8 settembre

1991

Italia*

25 giugno

1969

25 luglio

1969

Kazakstan

  5 gennaio

1994 A

  4 febbraio

1994

Kenya

1° luglio

1965 A

19 marzo

1967

Kirghizistan

  7 ottobre

1994 A

  6 novembre

1994

Kiribati

  2 aprile

1982 S

12 luglio

1979

Kuwait

31 luglio

1975

30 agosto

1975

Laos

  9 agosto

1973 A

  8 settembre

1973

Lesotho*

26 luglio

1972 A

25 agosto

1972

Lettonia

13 febbraio

1992 A

14 marzo

1992

Libano

20 marzo

1975

19 aprile

1975

Liberia

28 agosto

1984

27 settembre

1984

Libia

  4 settembre

1998 A

  4 ottobre

1998

Liechtenstein

18 maggio

1966

19 marzo

1967

Lituania

15 gennaio

1992 A

14 febbraio

1992

Lussemburgo

  8 marzo

1972

  7 aprile

1972

Macedonia

18 agosto

1993 S

17 novembre

1991

Madagascar

17 febbraio

1967 A

19 marzo

1967

Malawi

29 aprile

1980 A

29 maggio

1980

Malaysia

1° ottobre

1991 A

31 ottobre

1991

Maldive

21 gennaio

1991 A

20 febbraio

1991

Mali

28 marzo

1968 A

27 aprile

1968

Malta*

10 dicembre

1997 A

  9 gennaio

1998

Marocco*

23 febbraio

1977 A

25 marzo

1977

Mauritania

21 luglio

2000 A

20 agosto

2000

Maurizio

13 maggio

1970 A

12 giugno

1970

Messico*

16 giugno

1965

19 marzo

1967

Micronesia

29 aprile

1991 A

29 maggio

1991

Moldova

26 gennaio

1993 A

25 febbraio

1993

Monaco

  4 ottobre

2005 A

  3 novembre

2005

Mongolia

14 marzo

1989 A

13 aprile

1989

Montenegro

23 ottobre

2006 S

  3 giugno

2006

Mozambico

18 aprile

1983 A

18 maggio

1983

Myanmar*

  2 gennaio

1997 A

1° febbraio

1997

Namibia

14 settembre

1992 A

14 ottobre

1992

Nepal

28 settembre

1965 A

19 marzo

1967

Nicaragua

31 ottobre

1975 A

30 novembre

1975

Niger

26 aprile

1966

19 marzo

1967

Nigeria

22 gennaio

1968 A

21 febbraio

1968

Norvegia*

13 febbraio

1980

14 marzo

1980

Nuova Zelandaa

10 settembre

1974 A

10 ottobre

1974

Oman

31 maggio

1974 A

30 giugno

1974

Paesi Bassi* ** b

17 dicembre

1985 A

16 gennaio

1986

Antille olandesi

17 febbraio

1985 A

16 gennaio

1986

Aruba

17 febbraio

1985 A

16 gennaio

1986

Pakistan

14 aprile

1969 A

14 maggio

1969

Panama

28 agosto

1967

27 settembre

1967

Papua Nuova Guinea

  4 dicembre

1975 S

16 settembre

1975

Paraguay

23 dicembre

1969 A

22 gennaio

1970

Perù

17 febbraio

1978

19 marzo

1978

Polonia

13 ottobre

1981

12 novembre

1981

Portogallo*

13 settembre

1972 A

13 ottobre

1972

Qatar*

  4 novembre

1998 A

  4 dicembre

1998

Regno Unito*

  9 maggio

1972

  8 giugno

1972

Repubblica Dominicana

  4 marzo

1964

19 marzo

1967

Romania

24 febbraio

1972 A

25 marzo

1972

Ruanda

31 maggio

1974 A

30 giugno

1974

Russia

15 marzo

1989 A

14 aprile

1989

Saint Lucia

27 agosto

1986 S

22 febbraio

1979

Saint Vincent e Grenadine

27 aprile

1999 S

27 ottobre

1979

Samoa

26 ottobre

1987 A

25 novembre

1987

Santa Sede

  8 ottobre

1970

  7 novembre

1970

São Tomé e Príncipe

  3 maggio

1983 A

  2 giugno

1983

Seicelle

29 maggio

1979 A

28 giugno

1979

Senegal

29 aprile

1966 A

19 marzo

1967

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Singapore

1° aprile

2005 A

1° maggio

2005

Siria*

13 ottobre

1978 A

12 novembre

1978

Slovacchia*

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

  6 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Somalia

29 marzo

1968 A

28 aprile

1968

Spagna

  3 febbraio

1970 A

  5 marzo

1970

Sri Lanka

  4 maggio

2006 A

  3 giugno

2006

Stati Uniti**

24 novembre

1969

24 dicembre

1969

Sudafrica

21 agosto

1989 A

20 settembre

1989

Sudan

23 marzo

1995 A

22 aprile

1995

Suriname

11 settembre

1980 A

11 ottobre

1980

Svezia* **

19 marzo

1974

18 aprile

1974

Svizzera

  3 maggio

1965

19 marzo

1967

Tagikistan

  6 maggio

1996 A

  5 giugno

1996

Tanzania

18 aprile

1977 A

18 maggio

1977

Thailandia*

15 aprile

1999 A

15 maggio

1999

Timor-Leste

30 gennaio

2004 A

29 febbraio

2004

Togo

26 settembre

1983 A

26 ottobre

1983

Tonga

  7 gennaio

1972 A

  6 febbraio

1972

Trinidad e Tobago

19 ottobre

1965 A

19 marzo

1967

Tunisia

  8 luglio

1964 A

19 marzo

1967

Turchia

19 febbraio

1976 A

20 marzo

1976

Turkmenistan

25 settembre

1996 A

25 ottobre

1996

Tuvalu

15 settembre

1982 S

23 ottobre

1978

Ucraina

27 aprile

1989 A

27 maggio

1989

Ungheria

19 giugno

1987 A

19 luglio

1987

Uruguay

10 marzo

1970

  9 aprile

1970

Uzbekistan

  2 marzo

1992 A

1° aprile

1992

Vanuatu

18 agosto

1987 A

17 settembre

1987

Venezuela

27 ottobre

1965

19 marzo

1967

Vietnam*

  8 settembre

1992 A

  8 ottobre

1992

Yemen*

10 aprile

1986 A

10 maggio

1986

Zimbabwe

13 maggio

1991 A

12 giugno

1991

*

Riserve e dichiarazioni.

**

Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. I testi originali si possono consultare sotto: www.untreaty.un.org/ od ottenere presso il DDIP/DFAE, Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

a

La Conv. non s'applica alle Tokelau.

b

Al Regno in Europa.


RU 1968 843; FF 1964 II 1849


1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 1968 841
3 RS 0.120
4 RS 0.191.01
5 Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).

Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali