Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

< Art. 52

Art. 53

L’originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copia, certificata conforme, a tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate nell’articolo 48.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Vienna, il diciotto aprile millenovecentosessantuno.

(Seguono le firme)


Stato 26 maggio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali