Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

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Art. 5

1.  Lo Stato accreditante può, dopo la debita notificazione agli Stati accreditatari interessati, accreditare un capo di missione o, se è il caso, destinare un membro del personale diplomatico presso parecchi Stati, salvo che uno degli Stati accreditatari non vi si opponga espressamente.

2.  Lo Stato che accredita un capomissione presso uno o parecchi altri Stati, può stabilire una missione diplomatica diretta da un incaricato d’affari ad interim in ciascuno degli Stati dove il capomissione non ha la residenza permanente.

3.  Un capomissione o un membro del personale diplomatico della missione può rappresentare lo Stato accreditante presso ogni organizzazione internazionale.


Stato 26 maggio 2009
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