Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

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Art. 4

1.  Lo Stato accreditante deve accertarsi che la persona che intende accreditare abbia ricevuto il gradimento dello Stato accreditatario.

2.  Lo Stato accreditatario non č tenuto a comunicare allo Stato accreditante le ragioni del diniego d’un gradimento.


Stato 26 maggio 2009
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