Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

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Art. 3

1.  Le funzioni d’una missione diplomatica consistono segnatamente nel:

a.
rappresentare lo Stato accreditante presso lo Stato accreditatario;
b.
proteggere nello Stato accreditatario gli interessi dello Stato accreditante e dei cittadini di questo, nei limiti ammessi dal diritto internazionale;
c.
negoziare con il governo dello Stato accreditatario;
d.
informarsi, con ogni mezzo lecito, delle condizioni e dell’evoluzione degli avvenimenti nello Stato accreditatario e fare rapporto a tale riguardo allo Stato accreditante;
e.
promuovere le relazioni amichevoli e sviluppare le relazioni economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario.

2.  Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere intesa come vietante l’esercizio di funzioni consolari da parte d’una missione diplomatica.


Stato 26 maggio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali