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Art. 3
1. Le funzioni d’una missione diplomatica consistono segnatamente nel:
- a.
- rappresentare lo Stato accreditante presso lo Stato accreditatario;
- b.
- proteggere nello Stato accreditatario gli interessi dello Stato accreditante e dei cittadini di questo, nei limiti ammessi dal diritto internazionale;
- c.
- negoziare con il governo dello Stato accreditatario;
- d.
- informarsi, con ogni mezzo lecito, delle condizioni e dell’evoluzione degli avvenimenti nello Stato accreditatario e fare rapporto a tale riguardo allo Stato accreditante;
- e.
- promuovere le relazioni amichevoli e sviluppare le relazioni economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere intesa come vietante l’esercizio di funzioni consolari da parte d’una missione diplomatica.
Stato 26 maggio 2009
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