Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

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Art. 29

La persona dell’agente diplomatico è inviolabile. Egli non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione. Lo Stato accreditatario lo tratta con il rispetto dovutogli e provvede adeguatamente a impedire ogni offesa alla persona, libertà e dignità dello stesso.


Stato 26 maggio 2009
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