Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

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Art. 19

1.  Qualora il posto di capomissione sia vacante o questi sia impedito d’esercitare le funzioni, un incaricato d’affari ad interim funge provvisoriamente da capomissione. Il nome dell’incaricato d’affari ad interim è notificato dal capomissione o, se è impedito, dal Ministero degli Affari esteri dello Stato accreditante al Ministero degli Affari esteri dello Stato accreditatario o a un altro ministero convenuto.

2.  Qualora nessun membro del personale diplomatico della missione sia presente nello Stato accreditatario, un membro del personale amministrativo e tecnico può, con il consenso dello Stato accreditatario, essere incaricato dallo Stato accreditante di curare gli affari amministrativi correnti della missione.


Stato 26 maggio 2009
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