> Art. 2
Art. 1
Secondo la presente Convenzione, le locuzioni seguenti significano:
- a.
- «capomissione», la persona incaricata dallo Stato accreditante ad agire in tale qualità;
- b.
- «membri della missione», il capomissione e i membri del personale della missione;
- c.
- «membri del personale della missione», i membri del personale diplomatico, dei personale amministrativo e tecnico e del personale di servizio della missione;
- d.
- «membri del personale diplomatico», i membri del personale della missione che hanno la qualità di diplomatici;
- e.
- «agente diplomatico», il capomissione o un membro del personale diplomatico della missione;
- f
- «membri del personale amministrativo e tecnico», i membri del personale della missione impiegati nel servizio amministrativo e tecnico della stessa;
- g.
- «membri del personale di servizio», i membri del personale della missione impiegati nel servizio domestico della stessa;
- h.
- «domestico privato», la persona impiegata nel servizio domestico di un membro della missione, che non sia impiegata dello Stato accreditante;
- i.
- «stanze della missione», gli edifici o parti di edifici e il terreno annesso, qualunque ne sia il proprietario, adoperati ai fini della missione, compresa la residenza del capo della stessa.
Stato 26 maggio 2009
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