Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

> Art. 2

Art. 1

Secondo la presente Convenzione, le locuzioni seguenti significano:

a.
«capomissione», la persona incaricata dallo Stato accreditante ad agire in tale qualità;
b.
«membri della missione», il capomissione e i membri del personale della missione;
c.
«membri del personale della missione», i membri del personale diplomatico, dei personale amministrativo e tecnico e del personale di servizio della missione;
d.
«membri del personale diplomatico», i membri del personale della missione che hanno la qualità di diplomatici;
e.
«agente diplomatico», il capomissione o un membro del personale diplomatico della missione;
f
«membri del personale amministrativo e tecnico», i membri del personale della missione impiegati nel servizio amministrativo e tecnico della stessa;
g.
«membri del personale di servizio», i membri del personale della missione impiegati nel servizio domestico della stessa;
h.
«domestico privato», la persona impiegata nel servizio domestico di un membro della missione, che non sia impiegata dello Stato accreditante;
i.
«stanze della missione», gli edifici o parti di edifici e il terreno annesso, qualunque ne sia il proprietario, adoperati ai fini della missione, compresa la residenza del capo della stessa.

Stato 26 maggio 2009
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