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Art. 2
1. Si considererà trasferita la responsabilità allo scadere di un periodo di due anni di permanenza effettiva e continuativa nel secondo Stato con l’assenso delle autorità di detto Stato, o, ancor prima, nel caso in cui il secondo Stato abbia permesso al rifugiato di restare nel proprio territorio o su basi permanenti o per un periodo che superi la validità del documento di viaggio.
Questo periodo di due anni decorrerà a partire dalla data di ammissione del rifugiato nel territorio del secondo Stato o, qualora tale data non possa essere determinata, dalla data in cui si presenti alle autorità del secondo Stato.
2. Per il calcolo del periodo specificato al paragrafo 1 del presente Articolo:
- a.
- i soggiorni autorizzati esclusivamente per motivi di studio, addestramento o cure mediche non verranno computati;
- b.
- i periodi di detenzione del rifugiato a seguito di condanna penale non verranno computati;
- c.
- i periodi durante i quali al rifugiato viene permesso di restare nel territorio del secondo Stato in attesa di un appello contro una decisione che gli rifiuta la residenza o una misura di allontanamento dal territorio saranno computati solo ove la decisione di appello sia favorevole per il rifugiato;
- d.
- i periodi durante i quali il rifugiato lascia, su basi temporanee, il territorio del secondo Stato per non più di tre mesi consecutivi o, per più volte, per non più di sei mesi complessivi, verranno computati, in quanto tali assenze non verranno ritenute come sospensioni o interruzioni della permanenza.
3. La responsabilità verrà anche ritenuta come trasferita se la riammissione del rifugiato nel primo Stato non può più essere richiesta ai sensi dell’Articolo 4.