0.142.114.541
Traduzione dal testo originale francese1
Trattato di domicilio e consolare
tra la Svizzera e l’Italia
Conchiuso il 22 luglio 1868
Approvato dall’Assemblea federale il 18 dicembre 18682
Istrumenti di ratificazione scambiati il 1° maggio 1869
Entrato in vigore il 1° maggio 1869
(Stato 1° settembre 2008)
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e Sua Maestà il Re d’Italia, mossi dal desiderio di mantenere e rassodare le relazioni d’amicizia che stanno fra le due nazioni, e dare mediante nuove e più liberali stipulazioni più ampio sviluppo ai rapporti di buon vicinato tra i cittadini dei due paesi, assicurando ad un tempo agli agenti consolari rispettivi le immunità e i privilegi necessari per l’esercizio di loro funzioni, hanno risolto di conchiudere una Convenzione di stabilimento e consolare, e hanno a quest’uopo nominato a loro Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali dopo essersi reciprocamente comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno d’accordo adottato gli articoli seguenti:
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18 Dichiarazione
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I Plenipotenziari svizzeri: |
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Il Plenipotenziario italiano: |
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Melegari |
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F. Frey-Herosée |
Dichiarazione
Le alte Parti contraenti sonosi fra loro intese, che delle esenzioni accordate agli attinenti dei due paesi a tenore dell’articolo 4 del Trattato di domicilio e consolare sottoscritto a Berna il 22 luglio 1868, gli Italiani naturalizzati in Svizzera non potranno profittarne che nei limiti dell’articolo 12 del Codice civile del Regno d’Italia3.
La presente dichiarazione sarà considerata come facente parte del Trattato, e avrà il medesimo vigore e valore come se vi fosse inserita parola per parola.
Berna, il ventidue luglio mille ottocento sessantotto.
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Il Plenipotenziario italiano: |
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Melegari |
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F. Frey-Herosée |
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Art. 1 lett. c della Ris. fed. del 18 dic. 1868 (RU IX 654).
3 L’art. 12 dei Codice civile dei Regno d’Italia del 1865 recava: «La perdita della qualità di cittadino, nei casi espressi nell’articolo precedente, non esentua dagli obblighi del servizio militare, nè dalle pene inflitte a quelli che portano le armi contro la patria.»