Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

< Art. 17

Art. 18

La presente Convenzione riceverà applicazione ne due paesi contemporaneamente al Trattato di commercio conchiuso in data 22 luglio 18681 e avrà la medesima durata.

Essa sarà ratificata e le ratifiche ne saranno scambiate a Berna nel più breve termine possibile, simultaneamente con quelle dei suddetto Trattato di commercio.

In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Berna il ventidue luglio mille ottocento sessantotto.


1 [RU IX 657,3 85 253 404 436 454 7521 . Sebbene detto tratt. sia decaduto, il presente è stato mantenuto in vigore dalla dichiarazione del 28 gen. 1879 tra la Svizzera e l’Italia per prolungare la durata della Conv. sulla proprietà letteraria e artistica e del trattato di domicilio e consolare, stati conchiusi tra i due paesi il 22 lug. 1868 (RS 0.142.114. 541.2).

Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali