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Art. 17
Se un Italiano sarà morto nella Svizzera senza lasciare eredi conosciuti o esecutori testamentari, le autorità svizzere cui incombe, giusta le leggi del lor paese, la cura all’eredità, ne daranno avviso alla Legazione1 o al funzionario consolare italiano nel cui circondario sarà accaduto il decesso, affinchè trasmettano agli interessati le necessarie informazioni.
Il medesimo avviso sarà dato dalle autorità competetenti italiane alla Legazione1) o ai funzionari consolari svizzeri, se uno Svizzero sarà morto in Italia senza lasciare eredi conosciuti o esecutori testamentari.
Le controversie che potessero nascere tra gli eredi di un Italiano morto in Svizzera riguardo alla eredità da lui relitta, saranno portate davanti al giudice dell’ultimo domicilio che l’Italiano aveva in Italia.
La reciprocità avrà luogo nelle controversie che potessero nascere tra gli eredi di uno Svizzero morto in Italia.2
1 Ora: all’Ambasciata.
2 Vedi nondimeno l’art. IV del Prot. dei 10 mag. 1869 concernente l’esecuzione dei Trattati e delle Conv. conchiusi e firmati a Berna ed a Firenze tra la Svizzera e l’Italia, il 22 lug. 1868 (RS 0.142.114.541.1).