Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

II. Disposizioni generali e finali
< Art. 12 Disposizioni pił favorevoli
> Art. 14 Comitato misto

Art. 13 Standstill

Le parti contraenti si impegnano a non adottare nuove misure restrittive nei confronti dei cittadini dell’altra parte nel campo di applicazione del presente Accordo.


Stato 1° aprile 2012
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