II. Disposizioni generali e finali
< Art. 12 Disposizioni pił favorevoli
> Art. 14 Comitato misto
Art. 13 Standstill
Le parti contraenti si impegnano a non adottare nuove misure restrittive nei confronti dei cittadini dell’altra parte nel campo di applicazione del presente Accordo.
Stato 1° aprile 2012
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