Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo V: Consiglio di sicurezza
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Art. 24 Funzioni e Poteri

(1)  Al fine di assicurare un’azione pronta ed efficace da parte delle Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la responsabilitą principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e riconoscono che il Consiglio di Sicurezza, nell’adempiere i suoi compiti inerenti a tale responsabilitą, agisce in loro nome.

(2)  Nell’adempimento di questi compiti il Consiglio di Sicurezza agisce in conformitą ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite. I poteri specifici attribuiti al Consiglio di Sicurezza per l’adempimento di tali compiti sono indicati nei capitoli VI, VII, VIII e XII.

(3)  Il Consiglio di Sicurezza sottopone relazioni annuali e, quando sia necessario, relazioni speciali all’esame dell’Assemblea Generale.


Stato 24 ottobre 2006
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