Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Prima parte
< Art. 4
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Art. 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilitą, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettivitą, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacitą, l’orientamento ed i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.


Stato 8 aprile 2010
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