Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Terza parte
< Art. 48
> Art. 50

Art. 49

1.  La presente Convenzione entrerą in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2.  Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerą in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.


Stato 8 aprile 2010
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