Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Prima parte
> Art. 2

Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’etą inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturitą in virtł della legislazione applicabile.


Stato 8 aprile 2010
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