Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

0.105.1

Traduzione1

Protocollo facoltativo
alla Convenzione contro la tortura ed altre pene
o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

Concluso a New York il 18 dicembre 2002

Approvato dall'Assemblea federale il 20 marzo 20092
Strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 24 settembre 2009
Entrato in vigore per la Svizzera il 24 ottobre 2009

(Stato 28  settembre 2011)

Preambolo

Gli Stati Parte al presente Protocollo,

ribadendo che la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono vietati e costituiscono violazioni gravi dei diritti dell’uomo;

persuasi della necessità di adottare ulteriori provvedimenti per raggiungere gli obiettivi della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti3 (in seguito: Convenzione) e di rafforzare la protezione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti delle persone private della libertà;

richiamando gli articoli 2 e 16 della Convenzione, che obbligano ogni Stato Parte a prendere provvedimenti efficaci per impedire che atti di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti siano compiuti in ogni territorio sotto la sua giurisdizione;

coscienti del fatto che incombe in primo luogo agli Stati applicare tali articoli, che il rafforzamento della protezione delle persone private della libertà e il pieno rispetto dei loro diritti umani sono una responsabilità comune a tutti e che gli organi internazionali incaricati di vigilare sull’applicazione di tali principi completano e rafforzano i provvedimenti presi a livello nazionale;

ricordando che la prevenzione efficace della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti richiede un programma di educazione e una serie di provvedimenti, legislativi, amministrativi, giudiziari e di altra natura;

ricordando parimenti che la Conferenza mondiale sui diritti dell’uomo ha dichiarato con fermezza che gli sforzi intesi a eliminare la tortura dovrebbero essere incentrati soprattutto sulla prevenzione e ha lanciato un appello per l’adozione di un protocollo facoltativo alla Convenzione, finalizzato a istituire un sistema preventivo di visite periodiche nei luoghi di detenzione;

persuasi che la protezione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti delle persone private della libertà può essere rafforzata mediante strumenti non giudiziari a carattere preventivo, fondati su visite periodiche nei luoghi di detenzione,

hanno convenuto quanto segue:

Parte I Principi generali

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Parte II Sottocomitato per la prevenzione

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Parte III Mandato del Sottocomitato per la prevenzione

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Parte IV Meccanismi nazionali per la prevenzione

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Parte V Dichiarazione

Art. 24

Parte VI Disposizioni finanziarie

Art. 25

Art. 26

Parte VII Disposizioni finali

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Art. 30

Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art. 34

Art. 35

Art. 36

Art. 37 Campo d’applicazione il 28 settembre 2011

Campo d’applicazione il 28 settembre 20114

Stati partecipanti

Ratifica Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania

1° ottobre

2003 A

22 giugno

2006

Argentina

15 novembre

2004

22 giugno

2006

Armenia

14 settembre

2006 A

14 ottobre

2006

Azerbaigian*

28 gennaio

2009

27 febbraio

2009

Benin

20 settembre

2006

20 ottobre

2006

Bolivia

23 maggio

2006

22 giugno

2006

Bosnia ed Erzegovina*

24 ottobre

2008

23 novembre

2008

Bulgaria

1° giugno

2011

1° luglio

2011

Brasile

12 gennaio

2007

11 febbraio

2007

Burkina Faso

  7 luglio

2010

  6 agosto

2010

Cambogia

30 marzo

2007

29 aprile

2007

Ceca, Repubblica

10 luglio

2006

  9 agosto

2006

Cile

12 dicembre

2008

11 gennaio

2009

Cipro

29 aprile

2009

29 maggio

2009

Congo (Kinshasa)

23 settembre

2010 A

23 ottobre

2010

Costa Rica

1° dicembre

2005

22 giugno

2006

Croazia

25 aprile

2005

22 giugno

2006

Danimarca

25 giugno

2004

22 giugno

2006

Ecuador

20 luglio

2010

19 agosto

2010

Estonia

18 dicembre

2006

17 gennaio

2007

Francia*

11 novembre

2008

11 dicembre

2008

Gabon

22 settembre

2010

22 ottobre

2010

Georgia

  9 agosto

2005 A

22 giugno

2006

Germania*

  4 dicembre

2008

  3 gennaio

2009

Guatemala

  9 giugno

2008

  9 luglio

2008

Honduras

23 maggio

2006

22 giugno

2006

Kazakistan*

22 ottobre

2008

21 novembre

2008

Kirghizistan

29 dicembre

2008 A

28 gennaio

2009

Libano

22 dicembre

2008 A

21 gennaio

2009

Liberia

22 settembre

2004 A

22 giugno

2006

Liechtenstein

  3 novembre

2006

  3 dicembre

2006

Lussemburgo

19 maggio

2010

18 giugno

2010

Macedonia

13 febbraio

2009

15 marzo

2009

Maldive

15 febbraio

2006

22 giugno

2006

Mali

12 maggio

2005

22 giugno

2006

Malta

24 settembre

2003

22 giugno

2006

Maurizio

21 giugno

2005 A

22 giugno

2006

Messico

11 aprile

2005

22 giugno

2006

Moldova

24 luglio

2006

23 agosto

2006

Montenegro*

  6 marzo

2009

  5 aprile

2009

Nicaragua

25 febbraio

2009

27 marzo

2009

Nigeria

27 luglio

2009 A

26 agosto

2009

Nuova Zelandaa

14 marzo

2007

13 aprile

2007

Paesi Bassib

28 settembre

2010

28 ottobre

2010

Pakistan

  5 luglio

2011

  4 agosto

2011

Panama

  2 giugno

2011

  2 luglio

2011

Paraguay

  2 dicembre

2005

22 giugno

2006

Perù

14 settembre

2006 A

14 ottobre

2006

Polonia

14 settembre

2005

22 giugno

2006

Regno Unito

10 dicembre

2003

22 giugno

2006

Romania*

  2 luglio

2009

1° agosto

2009

Senegal

18 ottobre

2006

17 novembre

2006

Serbia

26 settembre

2006

26 ottobre

2006

Slovenia

23 gennaio

2007 A

22 febbraio

2007

Spagna

  4 aprile

2006

22 giugno

2006

Svezia

14 settembre

2005

22 giugno

2006

Svizzera

24 settembre

2009

24 ottobre

2009

Togo

20 luglio

2010

19 agosto

2010

Tunisia

29 giugno

2011 A

29 luglio

2011

Ucraina

19 settembre

2006

19 ottobre

2006

Uruguay

  8 dicembre

2005

22 giugno

2006

*

Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU.Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

a

Il Prot. non vale per Tokelau.

b

Al Regno in Europa.


 RU 2009 5449; FF 2007 259


1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Art. 1 cpv. 1 del DF del 20 mar. 2009 (RU 2009 5443).
3 RS 0.105
4 Completa quelli in RU 2009 5463, 2010 6407 e 2011 4555. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).


Stato 28 settembre 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali