Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima
< Art. 8
> Art. 10

Art. 9

1.  Gli Stati Parte s’accordano l’assistenza giudiziaria pił vasta possibile in qualsiasi procedimento penale relativo ai reati di cui all’articolo 4, compresa la comunicazione di tutti gli elementi di prova disponibili e necessari ai fini del procedimento.

2.  Gli Stati Parte adempiono i loro obblighi in virtł del paragrafo 1 del presente articolo in conformitą a qualsiasi trattato di assistenza giudiziaria esistente tra di loro.


Stato 26 ottobre 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali