Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima
< Art. 1
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Art. 2

1.  Ogni Stato Parte prende provvedimenti legislativi, amministrativi, giudiziari ed altri provvedimenti efficaci per impedire che atti di tortura siano compiuti in un territorio sotto la sua giurisdizione.

2.  Nessuna circostanza eccezionale, qualunque essa sia, si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, d’instabilità politica interna o di qualsiasi altro stato eccezionale, può essere invocata in giustificazione della tortura.

3.  L’ordine di un superiore o di un’autorità pubblica non può essere invocato in giustificazione della tortura.


Stato 26 ottobre 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali