Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda
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Art. 19

1.  Gli Stati Parte presentano al Comitato, tramite il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti da loro presi per svolgere i compiti che spettano loro in virtù della presente Convenzione, entro il termine di un anno a partire dall’entrata in vigore della Convenzione nello Stato Parte interessato. Presentano in seguito rapporti complementari quadriennali su qualsiasi nuovo provvedimento preso e qualunque altro rapporto richiesto dal Comitato.

2.  Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette i rapporti a tutti gli Stati Parte.

3.  Ogni rapporto è esaminato dal Comitato che può fare i commenti di carattere generale che ritiene opportuni e che trasmette allo Stato Parte interessato. Quest’ultimo può comunicare, in risposta al Comitato, qualsiasi osservazione giudicata utile.

4.  Il Comitato può, a sua discrezione, decidere di riprodurre nel rapporto annuale redatto conformemente all’articolo 24 qualsiasi commento formulato in virtù del paragrafo 3 del presente articolo, unito alle osservazioni ricevute in proposito dallo Stato Parte interessato. Il Comitato, qualora lo Stato Parte interessato lo richieda, può anche riprodurre il rapporto presentato secondo il disposto dei paragrafo 1 del presente articolo.


Stato 26 ottobre 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali