Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo I: Diritti e libertà
< Art. 1 Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo
> Art. 3 Divieto di tortura

Art. 2 Diritto alla vita

1.  Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.

2.  La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando derivasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario:

a)
per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;
b)
per effettuare un regolare arresto o per impedire l’evasione di una persona legalmente detenuta;
c)
per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

Stato 23 febbraio 2012
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