Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo I: Diritti e libertą
< Art. 13 Diritto ad un ricorso effettivo
> Art. 15 Deroga in caso di emergenze

Art. 14 Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertą riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione.


Stato 23 febbraio 2012
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