Proprietà intellettuale
- 0.23
- Proprietà intellettuale
- 0.231
- Diritto d'autore
- 0.232
- Proprietà industriale
- 0.232.0
- In generale
- 0.232.1
- Indicazioni di provenienza, marche, disegni, brevetti d'invenzione, protezione delle novità vegetali
- 0.232.11
- Indicazioni di provenienza, marche
- 0.232.12
- Disegni
- 0.232.14
- Brevetti d'invenzione
- 0.232.16
- Protezione delle novità vegetali
- 0.232.2
- Protezione dei segni pubblici
- 0.235
- Protezione dei dati
0.23 Proprietà intellettuale
- 0.230
- Convenzione del 14 luglio 1967 istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della proprietà intellettuale
- 0.230.142.3
- Protezione della proprietà letteraria, artistica e scientifica dei rifugiati
- 0.142.30 art. 14
- 0.230.142.4
- Protezione della proprietà letteraria, artistica e scientifica degli apolidi
- 0.142.40 art. 14
- 0.230.3
- Statuto giuridico in Svizzera dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale
- 0.230.6
- Aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio
- 0.632.20 all. 1.6
- 0.230.9
- Risorse fitogenetiche
- 0.910.6 art. 12, 13
- 0.230.911.81
- Acc. con il Sudafrica
- 0.975.211.8 art. 1, 3
- 0.230.911.82
- Clausola della nazione più favorita con gli Stati della SACU
- 0.632.311.181 art. 26
- 0.230.912.3
- Clausola della nazione più favorita con l'Albania
- 0.632.311.231 art. 23
- 0.975.212.3 art. 1, 4, 5
- 0.230.912.7
- Clausola della nazione più favorita con d'Algeria
- 0.975.212.7 art. 1, 4
- 0.230.914.9
- Clausola della nazione più favorita con l'Arabia Saudita
- 0.975.214.9 art. 1, 4
- 0.230.915.4
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e l'Argentina
- 0.975.215.4 art. 1, 3
- 0.230.915.6
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e l'Armenia
- 0.975.215.6 art. 1, 4
- 0.230.916.4
- Clausola della nazione più favorita con l'Azerbaigian
- 0.946.291.641 art. 10
- 0.975.216.4 art. 1, 4
- 0.230.916.7
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e il Bangladesh
- 0.975.216.7 art. 1, 4
- 0.230.916.8
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e le Barbados
- 0.975.216.8 art. 1, 3
- 0.230.916.9
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e di Bielorussia
- 0.975.216.9 art. 1, 3
- 0.230.918.9
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e la Bolivia
- 0.975.218.9 art. 1, 3
- 0.230.919.1
- Clausola della nazione più favorita con Bosnia Erzegovina
- 0.975.219.1 art. 1, 4
- 0.230.919.4
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e il Botswana
- 0.975.219.4 art. 1, 4
- 0.230.921.4
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e la Bulgaria
- 0.975.221.4 art. 1, 4
- 0.230.922.3
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e la Cambogia
- 0.975.222.3 art. 1, 4
- 0.230.923.4
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e la Repubblica di Capo Verde
- 0.975.223.4 art. 1, 3
- 0.230.924.5
- Acc. con il Cile
- 0.632.312.451 art. 46
- 0.975.224.5 art. 1, 4
- 0.230.924.9
- Clausola della nazione più favorita con la Cina
- 0.975.224.9 art. 1, 4
- 0.230.926.3
- Clausola della nazione più favorita con la Colombia
- 0.142.112.631 art. 2
- 0.632.312.631 art. 6.1-6.18
- 0.975.226.3 art. 1, 4
- 0.230.926.8
- Attribuzione dei diritti con la CE ed EURATOM
- 0.420.513.1 all. A
- 0.230.928.1
- Clausola della nazione più favorita con la Corea del Sud
- 0.975.228.1 art. 1, 4
- 0.230.928.5
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e il Costarica
- 0.975.228.5 art. 1, 4
- 0.230.929.1
- Acc. con la Croazia
- 0.632.312.911 art. 14
- 0.946.292.911 art. 13
- 0.975.229.1 art. 1, 4
- 0.230.929.4
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e Cuba
- 0.975.229.4 art. 1, 4
- 0.230.931.6
- Clausola della nazione più favorita con Gibuti
- 0.975.231.6 art. 1, 4
- 0.230.931.8
- Clausola della nazione più favorita con la Repubblica dominicana
- 0.975.231.8 art. 1, 4
- 0.230.932.1
- Clausola della nazione più favorita con l'Egitto
- 0.632.313.211 rt. 23
- 0.975.232.1 art. 1, 3
- 0.230.932.3
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e El Salvador
- 0.975.232.3 art. 1, 3
- 0.230.932.5
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e gli Emirati arabi uniti
- 0.975.232.5 art. 1, 4
- 0.230.932.7
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e l'Equatore
- 0.975.232.7 art. 1, 6
- 0.230.933.6
- Cooperazione scientifica e tecnologica con gli Stati Uniti
- 0.420.336.1 art. 5; all. I
- 0.230.934.1
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e l'Etiopia
- 0.975.234.1 art. 1, 4
- 0.230.935.8
- Clausola della nazione più favorita tra la svizzera e il Gambia
- 0.975.235.8 art. 1, 3
- 0.230.936.0
- Acc. con la Georgia
- 0.946.293.601 art. 10
- 0.230.936.3
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e il Ghana
- 0.975.236.3 art. 1, 4
- 0.230.937.6
- Clausola della nazione più favorita con la Guatemala
- 0.975.237.6 art. 1, 4
- 0.230.941.4
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e Honduras
- 0.975.241.4 art. 1, 3
- 0.230.941.6
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e Hong Kong
- 0.975.241.6 art. 1, 3
- 0.230.941.8
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e l'Ungheria
- 0.975.241.8 art. 1, 4
- 0.230.942.3
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e l'India
- 0.975.242.3 art. 1, 4
- 0.230.942.7
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e l'Indonesia
- 0.975.242.7 art. 3, 4
- 0.230.943.2
- Acc. concernente i diritti d'autore e della proprietà industriale e commerciale con l'Irak
- 0.946.294.321 art. 7
- 0.230.943.6
- Clausola della nazione più favorita con l'Iran
- 0.975.243.6 art. 1, 4
- 0.230.945.4
- Collaborazione scientifica e tecnologica con l'Italia
- 0.420.454.1 art. 5; annesso 1
- 0.230.945.8
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e la Giamaica
- 0.975.245.8 art. 1, 3
- 0.230.946.7
- Clausola della nazione più favorita con la Giordania
- 0.946.294.671 art. 5
- 0.975.246.7 art. 1, 4
- 0.230.947.0
- Clausola della nazione più favorita con il Kazakistan
- 0.946.294.701 art. 10
- 0.975.247.0 art. 1, 3
- 0.230.947.2
- Clausola della nazione più favorita con il Kenya
- 0.975.247.2 art. 1, 4
- 0.230.947.4
- Clausola della nazione più favorita con il Kirghizistan
- 0.946.294.741 art. 10
- 0.975.247.4 art. 1, 4
- 0.230.947.6
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e il Kuwait
- 0.975.247.6 art. 1, 4
- 0.230.948.1
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e il Laos
- 0.975.248.1 art. 1, 3
- 0.230.948.5
- Clausola della nazione più favorita con il Lesotho
- 0.975.248.5 art. 1, 4
- 0.230.948.7
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e la Lettonia
- 0.975.248.7 art. 1, 4
- 0.230.948.9
- Clausola della nazione più favorita con il Libano
- 0.632.314.891 art. 24
- 0.975.248.9 art. 1, 3
- 0.230.949.8
- Clausola della nazione più favorita con la Libia
- 0.975.249.8 art. 1, 4
- 0.230.951.4
- Acc. concernente i diritti d'autore e della proprietà industriale e commerciale con il Liechtenstein
- 0.631.112.514 art. 5
- 0.230.951.6
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e la Lituania
- 0.975.251.6 art. 1, 3
- 0.230.952.0
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e la Macedonia
- 0.632.315.201.1 art. 16
- 0.946.295.201 art. 13; all.
- 0.975.252.0 art. 1, 4
- 0.230.952.7
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e la Malaysia
- 0.975.252.7 art. 2, 3
- 0.230.954.1
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e il Mali
- 0.946.295.411 art. 5
- 0.975.254.1 art. 2, 3
- 0.230.954.9
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e il Marocco
- 0.632.315.491 art. 16
- 0.975.254.9 art. 1, 4
- 0.230.955.4
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e Maurizio
- 0.975.255.4 art. 1, 4
- 0.230.956.3
- Acc. con il Messico
- 0.632.315.631.1 art. 69
- 0.230.956.5
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e la Moldavia
- 0.946.295.651 art. 10
- 0.975.256.5 art. 1, 3
- 0.230.957.2
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e la Mongolia
- 0.975.257.2 art. 1, 4
- 0.230.957.3
- Clausola della nazione più favorita con il Montenegro
- 0.975.268.2 art. 1, 5
- 0.230.957.4
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e il Mozambico
- 0.946.295.741 art. 6
- 0.975.257.4 art. 1, 4
- 0.230.957.7
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e il Namibia
- 0.975.257.7 art. 1, 4
- 0.230.958.5
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e il Nicaragua
- 0.975.258.5 art. 1, 3
- 0.230.959.4
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e la Nigeria
- 0.975.259.4 art. 1, 3
- 0.230.961.6
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e Oman
- 0.975.261.6 art. 1, 4
- 0.230.961.8
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e l'Uganda
- 0.975.261.8 art. 1, 4
- 0.230.962.1
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e l'Uzbekistan
- 0.975.262.1 art. 1, 3
- 0.230.962.3
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e il Pakistan
- 0.975.262.3 art. 1, 4
- 0.230.962.7
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e Panama
- 0.975.262.7 art. 2, 6, 8
- 0.230.963.2
- Clausola del trattamento nazionale e della nazione più favorita tra la Svizzera e il Paraguay
- 0.946.296.321 art. 7
- 0.975.263.2 art. 1, 4
- 0.230.964.1
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e il Perù
- 0.632.316.411 art. 6.1-6.18
- 0.975.264.1 art. 1, 3
- 0.230.964.5
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e le Filippine
- 0.975.264.5 art. I, IV
- 0.230.964.9
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e la Polonia
- 0.975.264.9 art. 1, 4
- 0.230.965.6
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e Qatar
- 0.975.265.6 art. 1, 4
- 0.230.966.3
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e la Romania
- 0.946.296.631 art. 4
- 0.975.266.3 art. 1, 3
- 0.230.966.5
- Acc. con la Federazione Russa
- 0.946.296.651 art. 12; allegato
- 0.975.277.2 art. 1, 4
- 0.230.968.2
- Clausola della nazione più favorita con la Serbia
- 0.632.316.821 art. 24
- 0.975.268.2 art. 1, 5
- 0.230.968.9
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e Singapore
- 0.632.316.891.1 art. 54
- 0.975.268.9 art. 2, 8
- 0.230.969.0
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e la Sovacchia
- 0.946.297.412 art. 3
- 0.975.274.1 art. 1, 4
- 0.230.969.1
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e la Slovenia
- 0.975.269.1 art. 1, 4
- 0.230.971.2
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e lo Sri Lanka
- 0.975.271.2 art. 1, 4
- 0.230.972.7
- Clausola della nazione più favorita con la Siria
- 0.946.297.271 art. 5
- 0.975.272.7 art. 1, 5
- 0.230.972.9
- Clausola della nazione più favorita con il Tagikistan
- 0.946.297.291 art. 10
- 0.230.973.2
- Clausola della nazione più favorita con la Tanzania
- 0.975.273.2 art. 1, 4
- 0.230.974.3
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e la Repubblica Ceca
- 0.975.274.1 art. 1, 4
- 0.230.974.5
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e la Thailandia
- 0.975.274.5 art. 1, 4
- 0.230.975.8
- Acc. con la Tunisia
- 0.632.317.581 art. 23
- 0.230.976.0
- Clausola della nazione più favorita con il Turkmenistan
- 0.975.276.0 art. 1, 4
- 0.230.976.3
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e la Turchia
- 0.975.276.3 art. 1, 3
- 0.230.976.7
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e l'Ucraina
- 0.946.297.671 art. 13; all.
- 0.975.276.7 art. 1, 4
- 0.230.977.6
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e l'Uruguay
- 0.975.277.6 art. 1, 3
- 0.230.978.5
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e il Venezuela
- 0.975.278.5 art. 1, 4
- 0.230.978.9
- Accordo del 7 luglio 1999 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam sulla protezione della proprietà intellettuale e la cooperazione in tale settore (con allegati)
- 0.230.978.91
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e il Vietnam
- 0.975.278.9 art. 1, 3
- 0.230.981.8
- Acc. con la Jugoslavia
- 0.946.298.184 art. 13; all.
- 0.230.982.3
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e lo Zambia
- 0.975.282.3 art. 1, 3
- 0.230.982.7
- Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e lo Zimbabwe
- 0.975.282.7 art. 1, 4
0.231 Diritto d'autore
- 0.231.0
- Convenzione universale del 6 settembre 1952 del diritto di autore (con prot. annessi 1 e 2)
- 0.231.01
- Convenzione universale sul diritto d'autore riveduta a Parigi il 24 luglio 1971, (con dichiarazione, risoluzione e all.)
- 0.231.12
- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, riveduta a Roma il 2 giugno 1928
- 0.231.13
- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, riveduta a Bruxelles il 26 giugno 1948
- 0.231.14
- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 (con Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo)
- 0.231.15
- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 (con annesso)
- 0.231.151
- Trattato OMPI del 20 dicembre 1996 sul diritto d'autore (WCT) (con dich.)
- 0.231.171
- Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961 sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione
- 0.231.171.1
- Trattato OMPI del 20 dicembre 1996 sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) (con dich.)
- 0.231.172
- Convenzione del 29 ottobre 1971 per la protezione di produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi
- 0.231.173
- Convenzione del 21 maggio 1974 relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite
0.232 Proprietà industriale
0.232.0 In generale
- 0.232.01
- Convenzione d'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, riveduta all'Aia il 6 novembre 1925
- 0.232.02
- Convenzione d'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Londra il 2 giugno 1934
- 0.232.03
- Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Lisbona il 31 ottobre 1958
- 0.232.04
- Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967
- 0.232.091.36
- Acc. concernente la corrispondenza diretta tra le autorità svizzere e germaniche in materia di proprietà industriale
0.232.1 Indicazioni di provenienza, marche, disegni, brevetti d'invenzione, protezione delle novità vegetali
0.232.11 Indicazioni di provenienza, marche
- 0.232.111.11
- Accordo di Madrid concernente il divieto di false indicazioni di provenienza sulle merci, riveduto all'Aja il 6 novembre 1925
- 0.232.111.12
- Accordo di Madrid concernente il divieto di false indicazioni di provenienza sulle merci, riveduto a Londra il 2 giugno 1934
- 0.232.111.13
- Accordo di Madrid sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza, riveduto a Lisbona il 31 ottobre 1958
- 0.232.111.131
- Atto aggiuntivo di Stoccolma del 14 luglio 1967 all'Accordo di Madrid sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza
- 0.232.111.18
- Designazioni d'origine e denominazioni dei formaggi
- 0.232.111.191.36
- Trattato del 7 marzo 1967 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federale di Germania per la protezione delle indicazioni di provenienza e di altre denominazioni geografiche (con Protocollo, All. e Scambio di lett.)
- 0.232.111.191.54
- Acc. concernente le denominazioni d'origine e di qualità con l'Argentina
- 0.946.291.541 art. 2
- 0.232.111.193.32
- Trattato del 9 aprile 1974 tra la Confederazione Svizzera e lo Stato Spagnolo sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e delle denominazioni analoghe (con Protocollo e All.)
- 0.232.111.193.49
- Trattato del 14 maggio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e di altre denominazioni geografiche (con Protocollo, All. e Scambio di lett.)
- 0.232.111.194.18
- Trattato del 14 dicembre 1979 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare ungherese sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e di altre denominazioni geografiche (con Protocollo e All.)
- 0.232.111.196.54
- Trattato del 16 settembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica portoghese sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e delle denominazioni analoghe (con Protocollo e All.)
- 0.232.111.196.65
- Accordo del 29 aprile 2010 tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Federazione Russa sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine (con app.)
- 0.232.111.196.90
- Applicazione alla Slovacchia del Tratt. con la Repubblica Cecoslovacca sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e di altre denominazioni geografiche
- 0.232.111.197.41
- Trattato del 16 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista Cecoslovacca sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e di altre denominazioni geografiche (con Protocollo e All.)
- 0.232.111.197.43
- Applicazione alla Rep. ceca del Tratt. con la Repubblica Cecoslovacca sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e di altre denominazioni geografiche
- 0.232.112.1
- Trattato del 27 ottobre 1994 sul diritto dei marchi (con RE)
- 0.232.112.11
- Trattato di Singapore sul diritto dei marchi del 27 marzo 2006 (con RE)
- 0.232.112.2
- Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Nizza il 15 giugno 1957
- 0.232.112.21
- Regolamento di esecuzione comune del 18 gennaio 1996 all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo (con Tabella e Istruzioni)
- 0.232.112.3
- Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967
- 0.232.112.31
- RE dell'accordo di Madrid per la registrazione dei marchi di fabbrica e di commercio
- 0.232.112.4
- Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi
- 0.232.112.7
- Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio
- 0.232.112.8
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967
- 0.232.112.9
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, riveduto a Ginevra il 13 maggio 1977
- 0.232.112.913.6
- Acc. con la Germania riguardante la reciproca protezione dei marchi
- 0.232.112.928.1
- Acc. con la Corea su la garanzia e la protezione reciproca dei marchi
- 0.232.112.934.3
- Scambio di lettere del 30 agosto 1971 e 31 gennaio 1974 concernente l'applicazione tra la Svizzera e le Figi della dichiarazione tra la Svizzera e la Gran Bretagna del 6 novembre 1880 sulla protezione reciproca delle marche di fabbrica e di commercio
- 0.232.112.936.7
- Dichiarazione del 6 novembre 1880 tra la Svizzera e la Gran Bretagna sulla protezione reciproca delle marche di fabbrica e di commercio
- 0.232.112.956.3
- Acc. concernente il nome di ditte o delle marche «geografiche» con il Messico
- 0.946.295.631 art. 8
0.232.12 Disegni
- 0.232.121.12
- Atto complementare di Stoccolma del 14 luglio 1967 complementare all'Accordo dell'Aia per il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali
- 0.232.121.13
- Protocollo di Ginevra del 29 agosto 1975 relativo all'Accordo dell'Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali (con all.)
- 0.232.121.14
- Regolamento d'esecuzione del 1o ottobre 1985 dell'Accordo dell'Aia concernente il deposito internazionale di disegni e modelli industriali
- 0.232.121.2
- Accordo dell'Aja del 29 novembre 1960 concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali riveduto all'Aja il 28 novembre 1960
- 0.232.121.21
- Atti complementari
- 0.232.121.3
- Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968 istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali
- 0.232.121.4
- Atto di Ginevra del 2 luglio 1999 relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
- 0.232.121.42
- Regolamento d'esecuzione comune del 30 settembre 2003 all'Atto del 1999, all'Atto del 1960 e all'Atto del 1934 relativi all'Accordo dell'Aja (con tariffe)
- 0.232.121.913.6
- Acc. con la Germania riguardante la reciproca protezione dei disegni e modelli
0.232.14 Brevetti d'invenzione
- 0.232.141.1
- Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti (PCT)
- 0.232.141.11
- Regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti
- 0.232.141.2
- Trattato del 1° giugno 2000 sul diritto dei brevetti
- 0.232.141.21
- Regolamento di esecuzione del 1° giugno 2000 del trattato sul diritto dei brevetti
- 0.232.141.22
- Dichiarazioni comunidella conferenza diplomatica del 1° giugno 2000 concernente il trattato sul diritto dei brevetti e il regolamento di esecuzione del trattato sul diritto dei brevetti
- 0.232.142.1
- Convenzione del 27 novembre 1963 concernente l'unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d'invenzione
- 0.232.142.2
- Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000)
- 0.232.142.202
- Accordo del 17 ottobre 2000 relativo all'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo (Accordo sulle lingue)
- 0.232.142.21
- Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000)
- 0.232.142.22
- Protocollo del 5 ottobre 1973 relativo alla competenza giurisdizionale e al riconoscimento di decisioni vertenti sul diritto all'ottenimento del brevetto europeo (Protocollo sul riconoscimento)
- 0.232.142.23
- Privilegi e immunità dell'organizzazione europea dei brevetti
- 0.232.142.24
- Protocollo del 29 novembre 2000 sull'accentramento e l'introduzione del sistema europeo dei brevetti (Protocollo sull'accentramento)
- 0.232.142.25
- Protocollo del 29 novembre 2000 relativo all'interpretazione dell'articolo 69 della Convenzione sul brevetto europeo
- 0.232.142.26
- Protocollo del 29 novembre 2000 sull'organico dell'Ufficio europeo dei brevetti dell'Aia (Protocollo sull'organico)
- 0.232.143.1
- Accordo di Strasburgo del 24 marzo 1971 sulla classificazione internazionale dei brevetti
- 0.232.145.1
- Trattato di Budapest del 28 aprile 1977 sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti
- 0.232.145.11
- Regolamento d'esecuzione del 28 aprile 1977 del Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti
- 0.232.149.136
- Convenzione del 13 aprile 1892 fra la Svizzera e la Germania riguardante la reciproca protezione dei brevetti, disegni, modelli e marchi
- 0.232.149.281
- Scambio di lettere del 12 dicembre 1977 fra la Svizzera e la Repubblica di Corea su la garanzia e la protezione reciproche dei diritti dei brevetti d'invenzione e dei marchi
- 0.232.149.514
- Trattato del 22 dicembre 1978 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla protezione conferita dai brevetti d'invenzione (Trattato sui brevetti) (con All.)
- 0.232.149.514.0
- Convenzione complementare del 2 novembre 1994 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativa al Trattato del 22 dicembre 1978 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla protezione conferita dai brevetti d'invenzione (Trattato sui brevetti)
- 0.232.149.514.1
- Convenzione d'esecuzione del 10 dicembre 1979 del Trattato tra la Svizzera e il Liechtenstein sui brevetti
0.232.16 Protezione delle novità vegetali
- 0.232.161
- Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle nuove piante (con All.)
- 0.232.161.1
- Atto addizionale del 10 novembre 1972 che modifica la Convenzione internazionale per la protezione delle nuove piante
- 0.232.162
- Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali, riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972 e il 23 ottobre 1978
- 0.232.163
- Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali, riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991
- 0.232.169
- Statuto giuridico in Svizzera dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali
0.232.2 Protezione dei segni pubblici
- 0.232.21
- Stemma della Confederazione
- 0.232.22
- Segni distintivi riconosciuti delle Convenzioni di Ginevra
0.235 Protezione dei dati
- 0.235.1
- Convenzione del 28 gennaio 1981 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale
- 0.235.11
- Protocollo aggiuntivo dell' 8 novembre 2001 alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati
- 0.235.233.6
- Scambio di lettere del 1o e del 9 dicembre 2008 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente l'istituzione di un quadro normativo per la trasmissione di dati personali negli Stati Uniti
- 0.235.914.118.1
- Acc. sull'esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico con il Sudafrica
- 0.142.111.182 art. 7
- 0.235.914.119.1
- Acc. sulla facilitazione del rilascio di visti e di riammissione con la Bosnia e Erzegovina
- 0.142.111.912 art. 13
- 0.142.111.919 art. 16
- 0.235.914.129.1
- Acc. di riammissione con la Bulgaria
- 0.142.112.149 art. 14
- 0.235.914.133.2
- Acc. di riammissione con la Spagna
- 0.142.113.329 art. 19
- 0.235.914.134.5
- Acc. di riammissione con la Finlandia
- 0.142.113.459 art. 14
- 0.235.914.136.0
- Acc. di riammissione con la Georgia
- 0.142.113.609 art. 6
- 0.235.914.136.7
- Acc. di riammissione con il Regno unito
- 0.142.113.679 art. 17
- 0.235.914.147.4
- Acc. di riammissione con il Kirghizistan
- 0.142.114.749 art. 6
- 0.235.914.147.5
- Acc. di riammissione con il Kosovo
- 0.142.114.759 art. 16
- 0.235.914.148.9
- Acc. di riammissione con il Libano
- 0.142.114.899 art. 7
- 0.235.914.151.9
- Acc. di soppressione reciproca dell'obbligo del visto e di riammissione con Macao
- 0.142.115.192
- 0.142.115.199 art. 6
- 0.235.914.156.5
- Acc. sulla facilitazione del rilascio dei visti e acc. di riammissione con Moldova
- 0.142.115.652.1 art. 14
- 0.142.115.659 art. 16
- 0.235.914.157.3
- Acc. di riammissione con il Montenegro
- 0.142.115.739 art. 16
- 0.235.914.159.8
- Acc. di riammissione con la Norvegia
- 0.235.914.164.9
- Acc. di riammissione con Polonia
- 0.142.116.499 art. 12
- 0.235.914.166.3
- Acc. di riammissione con la Romania
- 0.142.116.639 art. 14
- 0.235.914.166.5
- Acc. di facilitazione del rilascio di visti e acc. di riammissione con la Russia
- 0.142.116.652 art. 13
- 0.142.116.659 art. 18
- 0.235.914.168.2
- Acc. di facilitazione del rilascio di visti e di riammissione con la Serbia
- 0.142.116.829 art. 16
- 0.142.116.822 art. 13
- 0.235.914.169.0
- Acc. di riammissione con la Slovacchia
- 0.142.116.909 art. 17
- 0.235.914.169.1
- Acc. di riammissione con la Slovenia
- 0.142.116.919 art. 18
- 0.235.914.174.3
- Acc. di riammissione con la Repubblica Ceca
- 0.142.117.439 art. 12
- 0.235.914.176.7
- Acc. di riammissione con l'Ucraina
- 0.142.117.679 art. 6
- 0.235.914.178.9
- Acc. sulla soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passporto diplomatico e di riammissione con il Vietnam
- 0.142.117.892 art. 6
- 0.142.117.899 art. 8
- 0.235.914.20
- Scambio di dati in materia d'asilo con il Liechtenstein e l'Austria
- 0.235.914.23
- Transito di cittadini jugoslavi obbligati a partire
- 0.142.392 art. 3
- 0.235.935.11
- Assistenza giudiziaria in materia penale
- 0.351.12 art. 26
- 0.235.936.026.8
- Acc. con Europol
- 0.362.2 art. 7-9
- 0.235.936.034.9
- Cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale con la Francia
- 0.360.349.1 art. 30-37
- 0.235.936.045.4
- Centri di cooperazione di polizia e doganale con l'Italia
- 0.360.454.11 art. 8
- 0.235.936.112.3
- Cooperazione di polizia con l'Albania nella lotta contro la criminalità
- 0.360.123.1 art. 14
- 0.235.936.119.1
- Cooperazione di polizia con Bosnia e Erzegovina nella lotta contro la criminalità
- 0.360.191.1 art. 14, 15
- 0.235.936.148.7
- Cooperazione di polizia con la Lettonia nella lotta contro la criminalità
- 0.360.487.1 art. 11
- 0.235.936.152.0
- Cooperazione di polizia con la Macedonia nella lotta contro la criminalità
- 0.360.520.1 art. 14, 15
- 0.235.936.168.2
- Cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità
- 0.360.682.1 art. 14
- 0.235.936.169.1
- Collaborazione con la Slovenia nella lotta contro la criminalità
- 0.360.691.1 art. 11
- 0.235.936.174.3
- Cooperazione di polizia con la Repubblica Ceca
- 0.360.743.1 art. 8
- 0.235.936.351.4
- Cooperazione con il Liechtenstein nell'ambito AFIS e dei profili del DNA
- 0.360.514.1 art. 6-9
- 0.235.937.11
- Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'UE
- 0.362.313 art. 3
- 0.235.974.8
- Trasmissione di dati relativi ai passeggeri Passenger da parte di compagnie aeree ad autorità straniere
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali