Iniziativa popolare federale 'Riparazione a favore dei bambini che hanno subito collocamenti coatti e delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale (Iniziativa per la riparazione)'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 124a Riparazione a favore delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari

1 La Confederazione e i Cantoni provvedono a riparare i torti subiti in particolare da bambini collocati coattivamente in istituti o famiglie, da persone internate sulla base di una decisione amministrativa oppure sottoposte a sterilizzazione o adozione forzata e da nomadi, per effetto di misure coercitive a scopo assistenziale o di collocamenti extrafamiliari.

2 La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché queste misure siano oggetto di un'analisi scientifica indipendente e promuovono il dibattito pubblico al riguardo.

Art. 1962 n. 123

12. Disposizione transitoria dell'art. 124a (Riparazione a favore delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari)

1 La Confederazione istituisce un fondo di 500 milioni di franchi destinati alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari disposti prima del 1981.

2 Ha diritto alle prestazioni del fondo chiunque abbia subito un pregiudizio diretto e grave a causa di queste misure. L'importo della riparazione è commisurato ai torti subiti. Una commissione indipendente decide in merito all'erogazione delle prestazioni.

3 Il fondo è sciolto vent'anni dopo la sua istituzione. Un eventuale importo residuo è restituito ai contributori in misura proporzionale ai loro conferimenti.


1 RS 101

2 Nell’articolo 196, indicato dal comitato d’iniziativa, figurano le «Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale» (rubrica dell’art. 196). La presente disposizione transitoria va invece inserita nell’articolo 197 (rubrica dell’art. 197: «Disposizioni transitorie successive all’accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999»).

3 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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