Iniziativa popolare federale 'Per la stabilizzazione della popolazione'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 73a (nuovo) Stabilizzazione della popolazione

1 La Confederazione prende provvedimenti contro la sovrappopolazione della Svizzera.

2 Essa provvede affinché l’immigrazione non superi l’emigrazione. Tale disposizione non è applicabile agli Svizzeri all’estero.

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1 RS 101

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Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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