Iniziativa popolare federale 'Imposta sull'energia invece dell'IVA'

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 130a (nuovo) Imposta sull’energia

1 La Confederazione può riscuotere un’imposta sull’importazione e la produzione in Svizzera di energia non rinnovabile. Se l’energia è esportata, l’imposta viene restituita. L’imposta è calcolata per chilowattora di energia primaria.

2 Al fine di evitare distorsioni considerevoli della concorrenza, la legge può prevedere un’imposta sull’energia grigia.

3 L’aliquota dell’imposta è determinata in modo che il gettito dell’imposta corrisponda a una percentuale fissa del prodotto interno lordo.

4 Ogni vettore energetico può essere assoggettato a un’aliquota diversa in funzione del suo bilancio ecologico globale.

5 Al fine di evitare distorsioni considerevoli della concorrenza e semplificare la riscossione dell’imposta, la legge può prevedere eccezioni a un’imposizione integrale.

6 Se, a causa dell’evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, il 13,1 per cento al massimo del gettito d’imposta può essere impiegato a tal fine.

7 Il 5 per cento del gettito d’imposta la cui destinazione non è vincolata è impiegato per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori, per quanto non si stabilisca per legge un’altra utilizzazione volta a sgravare queste classi di reddito.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. ebis (nuova)

3. Disposizione transitoria dell’art. 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto)

Cpv. 2 lett. ebis

2 Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può:

ebis. utilizzare l’1,5 per cento del gettito dell’imposta sull’energia di cui all’articolo 130a;

Art. 197 n. 92 (nuovo)

9. Disposizione transitoria dell’art. 130a (Imposta sull’energia)

1 All’entrata in vigore della legislazione relativa all’articolo 130a, ma al più tardi il 31 dicembre del quinto anno seguente l’accettazione dello stesso:

a. gli articoli 130, 196 numero 3 capoverso 2 lettera e nonché 196 numero 14 sono abrogati;

b. l’articolo 134 è modificato come segue:

Art. 134 Esclusione dell’imposizione cantonale e comunale

Ciò che la legislazione federale sottomette alle imposte speciali di consumo, alla tassa di bollo e all’imposta preventiva, o che dichiara esente da queste imposte, non può essere gravato da imposte dello stesso genere da parte dei Cantoni e dei Comuni.

2 La percentuale fissa del prodotto interno lordo di cui all’articolo 130a capoverso 3 è stabilita in modo che il gettito dell’imposta sull’energia corrisponda al gettito medio dell’imposta sul valore aggiunto dei cinque anni precedenti la soppressione della stessa.

3 Se la legislazione relativa all’articolo 130a non entra in vigore al più tardi il 1° gennaio del sesto anno seguente l’accettazione dello stesso, il Consiglio federale disciplina i particolari.

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1 RS 101

2 Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

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Ultima modifica 08.03.2024 12:12

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