Iniziativa popolare federale 'Per la protezione di salari equi (Iniziativa sui salari minimi)'

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 110a Protezione dei salari (nuovo)

1La Confederazione e i Cantoni adottano misure intese a proteggere i salari sul mercato del lavoro.

2A tal fine promuovono in particolare la determinazione nei contratti collettivi di lavoro di salari minimi usuali per il luogo, la professione e il ramo, nonché la loro osservanza.

3La Confederazione stabilisce un salario minimo legale. Quest'ultimo vale per tutti i lavoratori come limite inferiore vincolante del salario. Per rapporti di lavoro particolari, la Confederazione può emanare normative derogatorie.

4Il salario minimo legale è adeguato periodicamente all'evoluzione dei salari e dei prezzi, ma almeno nella misura dell'indice delle rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.

5Le normative derogatorie e gli adeguamenti del salario minimo legale all'evoluzione dei salari e dei prezzi sono emanati con la collaborazione delle parti sociali.

6I Cantoni possono stabilire supplementi vincolanti al salario minimo legale.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8 (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell'art. 110a (Protezione dei salari)

1Il salario minimo legale ammonta a 22 franchi all'ora. All'entrata in vigore dell'articolo 110a sarà aggiunta l'evoluzione dei salari e dei prezzi di cui all'articolo 110a capoverso 4 intervenuta dall'anno 2011.

2I Cantoni designano l'autorità competente per l'esecuzione del salario minimo legale.

3Il Consiglio federale pone in vigore l'articolo 110a al più tardi tre anni dopo la sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.

4 Se entro tale termine non sarà posta in vigore una legge d'esecuzione, il Consiglio federale emana mediante ordinanza, con la collaborazione delle parti sociali, le necessarie disposizioni esecutive.




1RS 101

2Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione della Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

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Ultima modifica 08.03.2024 12:12

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