Iniziativa popolare federale 'per il divieto di esportare materiale bellico'

I

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 107 cpv. 3 (nuovo)

3 [La Confederazione] Sostiene e promuove gli sforzi internazionali nel settore del disarmo e del controllo degli armamenti.

Art. 107a (nuovo) Esportazione di materiale bellico e di beni militari speciali

1 Sono vietati l'esportazione e il transito dei beni seguenti:

a. materiale bellico, comprese le armi leggere e di piccolo calibro e le relative munizioni;

b. beni militari speciali;

c. beni immateriali, comprese le tecnologie, di importanza fondamentale per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione di beni di cui alle lettere a e b, salvo che siano accessibili al pubblico o servano alla ricerca scientifica fondamentale.

2 Sono esclusi dal divieto di esportazione e di transito gli apparecchi per lo sminamento umanitario nonché le armi da sport e le armi da caccia incontestabilmente riconoscibili come tali e che in quella versione non siano anche armi da combattimento, e le relative munizioni.

3 È esclusa dal divieto l'esportazione di beni di cui al capoverso 1 da parte di autorità federali, cantonali o comunali sempre che i beni restino di loro proprietà e siano utilizzati da chi presta servizio per loro conto, e vengano successivamente reimportati.

4 La mediazione e il commercio di beni di cui ai capoversi 1 e 2 sono vietati se il destinatario ha sede o domicilio all'estero.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8 (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell'art. 107a (Esportazione di materiale bellico e di beni militari speciali)

1 La Confederazione sostiene, durante dieci anni dopo l'accettazione dell'iniziativa popolare federale «per il divieto di esportare materiale bellico» da parte del Popolo e dei Cantoni, le regioni e gli impiegati colpiti dalle conseguenze dei divieti di cui all'articolo 107a.

2 Dopo l'accettazione degli articoli 107 capoverso 3 e 107a da parte del Popolo e dei Cantoni non sono più rilasciate nuove autorizzazioni per le attività di cui all'articolo 107a.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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