I
La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:
Art. 107 cpv. 3 (nuovo)
3 [La Confederazione] Sostiene e promuove gli sforzi internazionali nel settore del disarmo e del controllo degli armamenti.
Art. 107a (nuovo) Esportazione di materiale bellico e di beni militari speciali
1 Sono vietati l'esportazione e il transito dei beni seguenti:
a. materiale bellico, comprese le armi leggere e di piccolo calibro e le relative munizioni;
b. beni militari speciali;
c. beni immateriali, comprese le tecnologie, di importanza fondamentale per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione di beni di cui alle lettere a e b, salvo che siano accessibili al pubblico o servano alla ricerca scientifica fondamentale.
2 Sono esclusi dal divieto di esportazione e di transito gli apparecchi per lo sminamento umanitario nonché le armi da sport e le armi da caccia incontestabilmente riconoscibili come tali e che in quella versione non siano anche armi da combattimento, e le relative munizioni.
3 È esclusa dal divieto l'esportazione di beni di cui al capoverso 1 da parte di autorità federali, cantonali o comunali sempre che i beni restino di loro proprietà e siano utilizzati da chi presta servizio per loro conto, e vengano successivamente reimportati.
4 La mediazione e il commercio di beni di cui ai capoversi 1 e 2 sono vietati se il destinatario ha sede o domicilio all'estero.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 197 n. 8 (nuovo)
8. Disposizione transitoria dell'art. 107a (Esportazione di materiale bellico e di beni militari speciali)
1 La Confederazione sostiene, durante dieci anni dopo l'accettazione dell'iniziativa popolare federale «per il divieto di esportare materiale bellico» da parte del Popolo e dei Cantoni, le regioni e gli impiegati colpiti dalle conseguenze dei divieti di cui all'articolo 107a.
2 Dopo l'accettazione degli articoli 107 capoverso 3 e 107a da parte del Popolo e dei Cantoni non sono più rilasciate nuove autorizzazioni per le attività di cui all'articolo 107a.