L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:
I
La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:
Art. 81 cpv. 2 (nuovo)
2Si adopera per l'efficienza appropriata delle infrastrutture del traffico. Nell'ambito delle sue competenze, promuove lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture per la circolazione stradale ed i trasporti ferroviari e contribuisce ad eliminare i problemi di capacità.
Art. 84 cpv. 3, secondo periodo
3... Sono eccettuate:
a. le strade che fanno parte di collegamenti internazionali e di reti nazionali, per accrescere la sicurezza e il flusso del traffico;
b.le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:
Art. 197 (nuovo)
1.Disposizione transitoria dell'art. 81 cpv. 2 (Opere pubbliche) (nuovo)
Al più tardi dieci anni dopo l'accettazione dell'articolo 81 capoverso 2, i lavori di costruzione destinati ad eliminare i problemi di capacità devono essere in corso sui seguenti tratti delle strade nazionali:
a. tra Ginevra e Losanna;
b. tra Berna e Zurigo;
c. tra Erstfeld ed Airolo.