Iniziativa popolare 'Per il promovimento dei trasporti pubblici'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 26 cpv. 2-5 (nuovi)

2La Confederazione promuove i trasporti pubblici, segnatamente quelli ferroviari. Assicura, nell'intero Paese, sufficienti collegamenti con mezzi di trasporto pubblici appropriati, finanziando un'offerta base di possibilità di trasporto.

3Per mantenere e potenziare l'efficienza e l'offerta delle prestazioni nel traffico passeggeri e mercantile, la Confederazione promuove in particolare:

  1. la creazione di un'infrastruttura efficiente;
  2. corse frequenti e tariffe vantaggiose;
  3. l'allacciamento di regioni montane e marginali compresi i collegamenti e le corrispondenze necessarie;
  4. unioni tariffarie nelle regioni che vi si addicono;
  5. il traffico intermodale strada-ferrovia;
  6. la costruzione di binari di raccordo per il traffico merci.

4I Cantoni provvedono per ulteriori prestazioni.

5La Confederazione prende provvedimenti affinché il transito, delle merci avvenga soprattutto per ferrovia e sostiene gli sforzi volti a convogliare su ferrovia il transito delle merci a lunga distanza.

Disposizioni transitorie, art. 19 (nuovo)

1Fino all'entrata in vigore di disposizioni costituzionali per una politica coordinata dei trasporti, includenti un fondo di finanziamento dei trasporti, i compiti di cui all'articolo 26 capoversi 2, 3 e 5 sono finanziati, oltre che con i sussidi federali finora prestati per il mantenimento dell'esercizio e per il risarcimento di prestazioni a favore dell'economia generale, con un terzo almeno del sopraddazio sui carburanti e un terzo almeno del prodotto netto dei dazi d'entrata sui carburanti giusta l'articolo 36ter.

2Questi mezzi finanziari vanno impiegati il più presto possibile, il più tardi nel secondo anno successivo all'accettazione dell'articolo 26 capoversi 2 a 5.

3Fino all'entrata in vigore di disposizioni costituzionali per una politica coordinata dei trasporti, includenti un fondo di finanziamento dei trasporti, il periodo introduttivo dell'articolo 36ter capoverso 1 è modificato come segue:

Art. 36ter cpv. 1 periodo introduttivo

1La Confederazione assegna al traffico stradale un terzo del prodotto netto dei dazi d'entrata sui carburanti e due terzi di un sopraddazio, utilizzandoli:

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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