Iniziativa popolare federale 'Salvare la foresta svizzera' | ||
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L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 77 1La Confederazione e i Cantoni vegliano affinché le foreste possano svolgere simultaneamente e durevolmente la loro funzione protettrice, economica, sociale e di conservazione della biodiversità. Essi organizzano la manutenzione delle foreste. 2La Confederazione stabilisce i principi applicabili alla protezione delle foreste. 3Promuove le misure di conservazione delle foreste e il risanamento delle foreste danneggiate. 4L'area forestale della Svizzera è protetta nella sua integralità; i dissodamenti sono vietati. La legge può prevedere, mediante compensazione, eccezioni a scopi di utilità pubblica. 5La perennità della copertura boschiva è garantita da una prassi di silvicoltura prossima alla natura; il taglio raso al suolo è vietato. Stato: 26 Giugno 2006 |