Riforma del Governo

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Testo in votazione

Legge
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

(LOGA)

del 6 ottobre 1995

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 85 numero 1 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 19931),
decreta:

Titolo primo: Principi

Art. 1 Governo
Art. 2 Segretari di Stato
Art. 3 Amministrazione federale
Art. 4 Principi dell'attività governativa e amministrativa
Art. 5 Responsabilità politica
Art. 6 Controllo dei compiti della Confederazione

Titolo secondo: Il Governo

Capitolo 1: Il Consiglio federale

Sezione 1: Funzioni
Art. 7 Incombenze governative
Art. 8 Legislazione
Art. 9 Direzione dell'Amministrazione federale
Art. 10 Esecuzione e giurisdizione
Art. 11 Informazione
Sezione 2: Procedura e organizzazione
Art. 12 Relazioni pubbliche
Art. 13 Principio di collegialità
Art. 14 Deliberazioni
Art. 15 Direttive
Art. 16 Procedura di corapporto
Art. 17 Convocazione delle sedute
Art. 18 Riunioni e sedute speciali
Art. 19 Presidenza e partecipanti
Art. 20 Quorum
Art. 21 Obbligo di ricusazione
Art. 22 Porte chiuse
Art. 23 Supplenza
Art. 24 Delegazioni del Consiglio federale
Art. 25 Ordinanza sull'organizzazione

Capitolo 2: Il presidente della Confederazione

Art. 26 Funzioni nel Collegio governativo
Art. 27 Decisioni presidenziali
Art. 28 Supplenza
Art. 29 Rappresentanza
Art. 30 Rapporti con i Cantoni

Capitolo 3: Il cancelliere della Confederazione

Art. 31 Funzioni
Art. 32 Organizzazione
Art. 33 Consulenza e assistenza
Art. 34 Coordinamento
Art. 35 Informazione

Capitolo 4: Segretari di Stato

Art. 36 Statuto
Art. 37 Funzioni
Art. 38 Responsabilità
Art. 39 Nomina
Art. 40 Fine del rapporto di servizio
Art. 41 Regolamentazione del rapporto di servizio

Titolo terzo: L'Amministrazione federale

Capitolo 1: Direzione e principi direttivi

Art. 42 Direzione
Art. 43 Principi direttivi

Capitolo 2: I dipartimenti Sezione 1: Capi di dipartimento

Art. 44 Direzione e responsabilità
Art. 45 Strumenti di direzione
Art. 46 Collaboratori personali
Art. 47 Informazione

Sezione 2: Segreterie generali

Art. 48 Statuto
Art. 49 Funzioni

Sezione 3: Gruppi e uffici

Art. 50 Statuto e funzioni
Art. 51 Mandati di prestazioni
Art. 52 Direzione e responsabilità

Titolo quarto: Competenze, pianificazione e coordinamento

Capitolo 1: Competenze

Art. 53 Decisioni
Art. 54 Legislazione
Art. 55 Diritto di firma
Art. 56 Rapporti con l'esterno

Capitolo 2: Pianificazione, coordinamento e consulenza

Art. 57 Pianificazione
Art. 58 Coordinamento a livello governativo
Art. 59 Conferenza dei segretari generali
Art. 60 Conferenza dei responsabili dell'informazione
Art. 61 Altri organi permanenti di stato maggiore, pianificazione e coordinamento
Art. 62 Gruppi di lavoro interdipartimentali
Art. 63 Consulenza esterna

Titolo quinto: Disposizioni diverse e finali

Capitolo 1: Statuto

Art. 64 Sede
Art. 65 Residenza dei membri del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione
Art. 66 Incompatibilità professionali
Art. 67 Incompatibilità familiari
Art. 68 Recupero di atti di servizio

Capitolo 2: Approvazione del diritto cantonale e intercantonale

Art. 69

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 70 Abrogazione della legge sull'organizzazione dell'amministrazione
Art. 71 Istituzione di segretari di Stato
Art. 72

Allegato
Modifica di altre leggi federali

1. La legge sulla responsabilità2) è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. bbis

1 La presente legge è applicabile a tutte le persone cui è conferita una carica pubblica della Confederazione, tali:

i segretari di Stato;

2. La legge sui rapporti fra i Consigli3) è modificata come segue:

Art. 65 bis cpv. 1

1 Nelle commissioni parlamentari i membri del Consiglio federale possono farsi rappresentare dai segretari di Stato e, d'intesa con i presidenti delle Commissioni, dai loro segretari generali o dai capi di gruppi o uffici.

Art. 65 quinquies

1 Nelle deliberazioni dei due Consigli i membri del Consiglio federale possono farsi rappresentare dai segretari di Stato che hanno ottenuto il benestare dell'Assemblea federale plenaria. L'articolo 65ter capoverso 2 si applica per analogia.

2 Il benestare è accordato per i segretari di Stato elencati dal Consiglio federale.

3 Se la maggioranza di un Consiglio lo esige, il consigliere federale competente deve sviluppare personalmente un oggetto dinnanzi a detto Consiglio.

3. La legge federale sulla procedura amministrativa4) è modificata come segue:

Art. 47a

C.bis Ricorsi contro le decisioni degli uffici

Il dipartimento è la prima autorità di ricorso contro le decisioni degli uffici federali, ad eccezione dei casi seguenti:

a. ricorso di diritto amministrativo inoltrato direttamente al Tribunale federale (art. 98 lett. c in fine OG);

b. ricorso a un'istanza particolare (art. 47 cpv. 1 lett. b);

c. ricorso per il quale la decisione non è deferita al dipartimento, bensì all'autorità immediatamente superiore (art. 47 cpv. 2-4);

d. decisioni definitive (art. 46 lett. c e d e art. 74 lett. d ed e).

4. La legge federale del 6 ottobre 19895) sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 37

Capitolo 7: Compilazione dei conti in casi speciali

Art. 37 , titolo

Aziende e istituti senza personalità giuridica

Art. 38amUnità amministrative che eseguono mandati di prestazioni

1 Riguardo alle unità amministrative incaricate di un mandato di prestazioni in virtù dell'articolo 51 della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione6) e disponenti di una contabilità d'esercizio adattata, il Consiglio federale può sottoporre la compilazione dei conti prevista dalla presente legge a norme speciali che assicurino l'efficienza dell'attività dell'Amministrazione. In tal caso, le norme speciali possono derogare ai principi contabili enumerati nell'articolo 3 e all'obbligo di presentare le richieste di crediti supplementari secondo l'articolo 17.

2 La compilazione dei conti secondo le norme speciali è parte integrante del consuntivo e del preventivo della Confederazione.

5.nLa legge federale del 4 ottobre 19747) a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali è modificata come segue:

Art. 2a, titolo e cpv. 2

Deroghe

2 Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di rispettare il blocco degli effettivi le unità amministrative incaricate di un mandato di prestazioni in virtù dell'articolo 51 della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione8) e sottoposte a norme speciali in materia di compilazione dei conti in virtù dell'articolo 38a della legge federale del 6 ottobre 19899) sulle finanze della Confederazione.


1) FF 1993 III 785
2) RS 170.32
3) RS 171.11
4) RS 172.021
5) RS 611.0
6) RS ...; RU ... (FF 1995 IV 438)
7) RS 611.010
8) RS ...; RU ... (FF 1995 IV 438)
9) RS 611.0