L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 85 numero 1 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 19931),
decreta:
1. La legge sulla responsabilità2) è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. bbis
1 La presente legge è applicabile a tutte le persone cui è conferita una carica pubblica della Confederazione, tali:
i segretari di Stato;
2. La legge sui rapporti fra i Consigli3) è modificata come segue:
Art. 65 bis cpv. 1
1 Nelle commissioni parlamentari i membri del Consiglio federale possono farsi rappresentare dai segretari di Stato e, d'intesa con i presidenti delle Commissioni, dai loro segretari generali o dai capi di gruppi o uffici.
Art. 65 quinquies
1 Nelle deliberazioni dei due Consigli i membri del Consiglio federale possono farsi rappresentare dai segretari di Stato che hanno ottenuto il benestare dell'Assemblea federale plenaria. L'articolo 65ter capoverso 2 si applica per analogia.
2 Il benestare è accordato per i segretari di Stato elencati dal Consiglio federale.
3 Se la maggioranza di un Consiglio lo esige, il consigliere federale competente deve sviluppare personalmente un oggetto dinnanzi a detto Consiglio.
3. La legge federale sulla procedura amministrativa4) è modificata come segue:
Art. 47a
C.bis Ricorsi contro le decisioni degli uffici
Il dipartimento è la prima autorità di ricorso contro le decisioni degli uffici federali, ad eccezione dei casi seguenti:
a. ricorso di diritto amministrativo inoltrato direttamente al Tribunale federale (art. 98 lett. c in fine OG);
b. ricorso a un'istanza particolare (art. 47 cpv. 1 lett. b);
c. ricorso per il quale la decisione non è deferita al dipartimento, bensì all'autorità immediatamente superiore (art. 47 cpv. 2-4);
d. decisioni definitive (art. 46 lett. c e d e art. 74 lett. d ed e).
4. La legge federale del 6 ottobre 19895) sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:
Titolo prima dell'art. 37
Capitolo 7: Compilazione dei conti in casi speciali
Art. 37 , titolo
Aziende e istituti senza personalità giuridica
Art. 38amUnità amministrative che eseguono mandati di prestazioni
1 Riguardo alle unità amministrative incaricate di un mandato di prestazioni in virtù dell'articolo 51 della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione6) e disponenti di una contabilità d'esercizio adattata, il Consiglio federale può sottoporre la compilazione dei conti prevista dalla presente legge a norme speciali che assicurino l'efficienza dell'attività dell'Amministrazione. In tal caso, le norme speciali possono derogare ai principi contabili enumerati nell'articolo 3 e all'obbligo di presentare le richieste di crediti supplementari secondo l'articolo 17.
2 La compilazione dei conti secondo le norme speciali è parte integrante del consuntivo e del preventivo della Confederazione.
5.nLa legge federale del 4 ottobre 19747) a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali è modificata come segue:
Art. 2a, titolo e cpv. 2
Deroghe
2 Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di rispettare il blocco degli effettivi le unità amministrative incaricate di un mandato di prestazioni in virtù dell'articolo 51 della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione8) e sottoposte a norme speciali in materia di compilazione dei conti in virtù dell'articolo 38a della legge federale del 6 ottobre 19899) sulle finanze della Confederazione.