Procedure di consultazione ed indagini conoscitive in corso
Cancelleria federaleDipartimento federale degli affari esteri
Dipartimento federale dell'interno
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Dipartimento federale delle finanze
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
Cancelleria federale
- Modifica della legge sulla consultazione (LCo)
-
Consultazione
Autorità: Consiglio federale Forma: procedura di consultazione scritta
Il Consiglio federale intende migliorare alcuni aspetti della legge federale sulla procedura di consultazione. Per chiarire le norme procedurali applicabili ed evitare incertezze sarà abolita l’attuale distinzione terminologica tra «consultazioni» e «indagini conoscitive». In futuro le consultazioni saranno indette sistematicamente dal Consiglio federale, fatta eccezione per i progetti di portata minore che saranno di competenza dei dipartimenti. Secondo l’avamprogetto di legge, tra questi ultimi rientrano segnatamente i progetti con uno spiccato contenuto tecnico o amministrativo, per i quali la consultazione serve in primo luogo ad acquisire conoscenze specialistiche e informazioni di base al di fuori dell'Amministrazione federale. Il nuovo disciplinamento permette di meglio delimitare nella pratica le procedure di consultazione il cui avvio spetta ai dipartimenti o alla Cancelleria federale e, di conseguenza, di distinguerle più facilmente da quelle di competenza del Consiglio federale. Per quanto concerne la procedura, ai due tipi di consultazione si applicano regole in gran parte identiche.
Data limite: 08.04.2013
RS 172.061
Apertura
Documenti: Avamprogetto | Rapporto | Lettera di accompagnamento 1 | Lettera di accompagnamento 2 | Lista dei destinatari | Proroga del termine | Sinossi
Per informazioni: Duschan W. Kojic tel: 031 323 05 58 e-mail:
La documentazione può essere ottenuta presso:
- Revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP)
-
Consultazione
Autorità: Consiglio federale Forma: procedura di consultazione scritta
Il progetto concerne alcune modifiche, divenute ormai improrogabili, del diritto in materia di elezioni del Consiglio nazionale. Un maggior ricorso ai mezzi informatici durante la fase preparatoria, piuttosto breve, del rinnovo integrale del Consiglio nazionale dovrà permettere che, anche in futuro, esso possa essere organizzato in modo conforme alle prescrizioni, nonostante il continuo e costante aumento del numero di candidature, liste, congiunzioni e sottocongiunzioni di liste.
Data limite: 30.06.2013
RS 161.1
Apertura
Documenti: Avamprogetto | Rapporto | Lettera di accompagnamento 1 | Lettera di accompagnamento 2 | Lista dei destinatari | Questionario
Per informazioni: Hans-Urs Wili tel: 031 322 37 49 fax: 031 322 58 43 e-mail: internet: www.bk.admin.ch
La documentazione può essere ottenuta presso: Cancelleria federale, Sezione dei diritti politici, Palazzo federale ovest, 3003 Berna, Hans-Urs Wili, tel: 031 322 37 49, fax: 031 322 58 43, internet: www.bk.admin.ch
Dipartimento federale degli affari esteri
- Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006
-
Consultazione
Autorità: Consiglio federale Forma: procedura di consultazione scritta
La sparizione forzata è una delle più gravi violazioni dei diritti dell’uomo, sia per le vittime dirette sia per i loro congiunti. Con la convenzione, per la prima volta un trattato vincolante sul piano internazionale affronta questa tematica adottando un approccio globale per lottare contro la sparizione forzata. L’idea cardine della convenzione rispecchia la convinzione della Svizzera che si debba fare tutto il possibile per impedire questo grave crimine. Per questo motivo, la Svizzera ha partecipato attivamente all’elaborazione della convenzione e l’ha firmata il 19 gennaio 2011. L’ordinamento giuridico svizzero risulta già conforme in molti punti con gli obblighi sanciti dalla convenzione. Ai fini dell’attuazione entro i confini nazionali, in alcuni settori sono però necessarie modifiche legislative.
Data limite: 08.04.2013
Apertura
Documenti: Avamprogetto | Rapporto | Lettera di accompagnamento 1 | Lettera di accompagnamento 2 | Lettera di accompagnamento 3 | Lista dei destinatari
Per informazioni: Wyss Simone tel: +41 31 322 86 89 fax: +41 31 325 07 67 e-mail:
La documentazione può essere ottenuta presso: Direzione del diritto internazionale pubblico, Sezione dei diritti umani, Palazzo federale nord, 3003 Berna, Mirjam Schüpbach / Sandra Kobi, tel: +41 31 325 07 68, fax: +41 31 325 07 67, e-mail: , internet: www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/dil/inthul.html
Dipartimento federale dell'interno
- Iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica» e controprogetto indiretto (Modifica della Legge federale sull’assicurazione malattie; LAMal)
-
Consultazione
Autorità: Consiglio federale Forma: procedura di consultazione scritta
L’iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica» richiede l’istituzione da parte della Confederazione di una cassa pubblica per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Il Consiglio federale non ritiene indispensabile un cambiamento tanto radicale, ma considera invece che per l’assicurazione sociale malattie un sistema costituito da una pluralità di assicuratori presenti dei vantaggi evidenti rispetto a una situazione di monopolio con una sola cassa malati. Il Consiglio federale raccomanda quindi di respingere l’iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica» e le oppone un controprogetto indiretto.
Il controprogetto del Consiglio federale alla detta iniziativa popolare è costituito essenzialmente da due elementi. Da una parte l’introduzione di una riassicurazione per le prestazioni di costo molto elevato, abbinata a un miglioramento della compensazione dei rischi, si propone di ridurre al minimo la tendenza degli assicuratori a selezionare i rischi nell’AOMS. Dall’altra, l’assicurazione di base e quella complementare in futuro dovranno essere separate e gestite da società (enti giuridici) differenti e sarà necessario istituire misure volte a impedire lo scambio di informazioni tra una cassa malati e un’altra società dello stesso gruppo. Questo provvedimento favorirà la trasparenza e servirà anch’esso a contrastare la selezione dei rischi.
Data limite: 03.06.2013
RS 832.10
Apertura
Documenti: Avamprogetto | Rapporto | Lettera di accompagnamento | Lista dei destinatari
Per informazioni: Helga Portmann tel: 031 324 07 37 fax: 031 323 00 60 e-mail: internet: www.bag.admin.ch
La documentazione può essere ottenuta presso: Ufficio federale della sanità pubblica, OFSP, Divisione vigilanza delle assicurazioni, Hessstrasse 27E, 3003 Berna, Corinne Erne, tel: 031 323 70 66, fax: 031 323 00 60, e-mail: , internet: www.bag.admin.ch
Dipartimento federale di giustizia e polizia
- Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori
-
Consultazione
Autorità: Consiglio federale Forma: procedura di consultazione scritta
Il registro di commercio svizzero deve essere modernizzato. La revisione totale del titolo trentesimo del codice delle obbligazioni (RS 220) contempla la creazione di un registro di commercio completamente elettronico a livello svizzero. I cantoni resteranno tuttavia competenti per la tenuta del registro di commercio. La procedura d’iscrizione sarà abbreviata e la collaborazione tra autorità semplificata. L’utilizzo sistematico del numero d’assicurato AVS migliorerà la qualità delle iscrizioni. Degli adattamenti puntuali del diritto delle società permetteranno di facilitare la costituzione e lo scioglimento delle società a struttura semplice; per queste società, la forma autentica non sarà più necessaria. Allo stesso tempo, si tratta di concretizzare il campo d’applicazione extraterritoriale della legge sulla sorveglianza dei revisori (RS 221.302) per migliorare l’equilibrio tra la protezione degli investitori, la sorveglianza e la competitività del mercato svizzero dei capitali.
Data limite: 05.04.2013
RS (pianificato): RS 210 | RS 220 | RS 221.302
Apertura
Documenti: Avamprogetto | Rapporto | Lettera di accompagnamento 1 | Lettera di accompagnamento 2 | Lista dei destinatari
Per informazioni: Florian Zihler / Lukas Berger tel: +41 31 323 09 82 / +41 31 322 43 09 fax: +41 31 322 44 83 e-mail: internet: www.bj.admin.ch
La documentazione può essere ottenuta presso: Ufficio federale di giustizia, Ufficio federale del registro di commercio, Bundesrain 20, 3003 Berna, Urs Lehmann, tel: +41 31 322 41 96, fax: +41 31 322 44 83, e-mail: , internet: www.bj.admin.ch
- Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull’approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa
-
Consultazione
Autorità: Consiglio federale Forma: procedura di consultazione scritta
Il diritto federale in vigore prevede vari strumenti e procedure per trattare le domande di cooperazione delle autorità straniere e per impedire ingerenze nella sovranità svizzera. Un’analisi ha tuttavia evidenziato lacune e deficit. Il progetto previsto disciplina la cooperazione con le autorità straniere nei settori in cui mancano disposizioni di una legge speciale o di un trattato internazionale. Contiene inoltre disposizioni che fissano le condizioni alle quali possono essere autorizzati atti ufficiali stranieri in Svizzera. Il progetto propone inoltre misure con cui prevenire violazioni della sovranità svizzera.
Data limite: 31.05.2013
Apertura
Documenti: Avamprogetto 1 | Avamprogetto 2 | Rapporto | Lettera di accompagnamento 1 | Lettera di accompagnamento 2 | Lista dei destinatari
Per informazioni: Colette Rossat-Favre / Martin Wyss tel: 031 322 41 66 / 031 322 75 75 fax: 031 322 78 37 e-mail: internet: www.bj.admin.ch
La documentazione può essere ottenuta presso: Uffizio federale di giustizia, Settore della legislazione II, Bundesrain 20, 3003 Berna, Ruth Habegger, tel: 031 322 49 62, fax: 031 322 78 37, e-mail: , internet: www.bj.admin.ch
- Revisione totale della legge sulle multe disciplinari (LMD)
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Consultazione
Autorità: Consiglio federale Forma: procedura di consultazione scritta
La legge del 24 giugno 1970 sulle multe disciplinari (LMD) ha dato buoni risultati per quanto concerne il sanzionamento delle contravvenzioni di lieve entità previste dalla legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr). La nuova normativa intende ampliare considerevolmente il campo di applicazione della menzionata legge, estendendo la procedura della multa disciplinare a numerose altre leggi che prevedono contravvenzioni di lieve entità come nella LCStr.
Data limite: 28.06.2013
Apertura
Documenti: Avamprogetto | Rapporto | Lettera di accompagnamento 1 | Lettera di accompagnamento 2 | Lista dei destinatari
Per informazioni: Sonja Koch tel: 031 323 92 42 fax: 031 312 14 07 e-mail: internet: www.bj.admin.ch
La documentazione può essere ottenuta presso: solo disponibile in rete
- Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici)
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Consultazione
Autorità: Consiglio federale Forma: procedura di consultazione scritta
Dipartimento 2: Dipartimento federale degli affari esteri
Per migliorare la compatibilità delle modifiche costituzionali con il diritto internazionale sono previste due nuove misure: da un lato, la legge federale sui diritti politici (LDP) sarà completata affinché prima della raccolta delle firme le iniziative popolari siano sottoposte a un esame materiale. Dall’altro, la Costituzione federale (Cost.) sarà modificata al fine di estendere i motivi di nullità delle iniziative popolari alla violazione dell’essenza dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.
Data limite: 28.06.2013
RS (pianificato): RS 101 | RS 161.1
Apertura
Documenti: Avamprogetto A | Avamprogetto B | Avamprogetto C | Rapporto | Lettera di accompagnamento 1 | Lettera di accompagnamento 3 | Lettera di accompagnamento 2 | Lista dei destinatari | Tavola sinottica
Per informazioni: Reto Feller (d)/ Anne Benoit (f) tel: 031 322 41 69 / 031 322 53 62 fax: 031 322 78 37 e-mail: internet: www.bj.admin.ch
La documentazione può essere ottenuta presso: Ufficio federale di giustizia UFG, Settore della legislazione I, Bundesrain 20, 3003 Berna, Reto Feller (d)/ Anne Benoit (f), tel: 031 322 41 69 / 031 322 53 62, fax: 031 322 78 37, e-mail: , internet: www.bj.admin.ch
- Ordinanza sulle misure volte a prevenire reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza sulla tratta di esseri umani)
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Indagine
Autorità: Ufficio Forma: procedura di consultazione scritta
Con l’ordinanza s’intendono creare le basi giuridiche affinché la Confederazione possa adottare le misure volte a prevenire la tratta di esseri umani (p. es. campagne pubbliche). In virtù di tale ordinanza la Confederazione potrà inoltre accordare aiuti finanziari a organizzazioni non governative che contribuiscono a prevenire la tratta di esseri umani.
Data limite: 01.05.2013
Apertura
Documenti: Avamprogetto | Rapporto | Lettera di accompagnamento 1 | Lettera di accompagnamento 2 | Lista dei destinatari
Per informazioni: Ewa Krenger tel: 031 324 16 98 fax: 031 324 03 62 e-mail: internet: www.fedpol.admin.ch
La documentazione può essere ottenuta presso: Uffizio federale di polizia (fedpol), Stato maggiore/Servizio giuridico e Protezione dei dati, Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna , Doris Hofstetter, tel: 031 325 36 31, fax: 031 324 03 62, e-mail: , internet: www.fedpol.admin.ch
- Progetto della nuova ordinanza del DFGP sui tassametri e i relativi commenti
-
Indagine
Autorità: Ufficio Forma: procedura di consultazione scritta
Secondo le indicazioni dell’ASTAG, in Svizzera circolano almeno 3500 taxi e la cifra d’affari del ramo si aggira attorno ai 175 200 milioni di franchi. A parte poche eccezioni, la Svizzera è l’unico Paese europeo che non prevede requisiti per i tassametri e non li controlla regolarmente. L’obiettivo principale dell’ordinanza è di proteggere i consumatori. A tal fine essa disciplina i seguenti aspetti fondamentali:- i requisiti per i tassametri;
- le procedure per l’immissione sul mercato;
- le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione.
Data limite: 10.06.2013
Apertura
Documenti: Avamprogetto | Rapporto | Lettera di accompagnamento | Lista dei destinatari
Per informazioni: Thomas Krebs tel: 058 387 02 69 fax: (absent du 27 avril au 12 mai) e-mail: internet: www.metas.ch
La documentazione può essere ottenuta presso: solo disponibile in rete
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
- Legge federale sul servizio informazioni civile (Legge sul servizio informazioni, LSI)
-
Consultazione
Autorità: Consiglio federale Forma: procedura di consultazione scritta
L'avamprogetto di legge ha lo scopo di creare una base legale formale unitaria per il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). L'attuale ripartizione in due leggi separate sarà soppressa. L'avamprogetto prevede in particolare per il SIC nuove misure di acquisizione di informazioni (soggette ad autorizzazione) e una nuova forma di elaborazione dei dati. Anche in considerazione dell'attuale situazione di minaccia, il SIC potrà così continuare ad assumere efficacemente il suo ruolo di organo di sicurezza preventivo della Confederazione.
Data limite: 30.06.2013
Apertura
Documenti: Avamprogetto | Rapporto Allegato | Rapporto | Lettera di accompagnamento 1 | Lettera di accompagnamento 2 | Lista dei destinatari | Questionario
Per informazioni: Daniel Löhrer tel: 031 324 35 37 e-mail:
La documentazione può essere ottenuta presso: Servizio delle attività informative della Confederazione, Papiermühlestrasse 20, 3000 Berna
- Revisione totale della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato
-
Consultazione
Autorità: Consiglio federale Forma: procedura di consultazione scritta
Questa legge (RS 520.3) ha ormai più di quaranta anni e sarà sottoposta a revisione totale per essere adeguata in particolare alla Costituzione federale (RS 101), alla legge sui sussidi (RS 616.1) e alla legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (RS 520.1). La revisione permetterà inoltre di integrare nella legislazione svizzera le disposizioni del Secondo Protocollo relativo alla Convenzione dell’Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.
Data limite: 24.06.2013
RS 520.3
Apertura
Documenti: Avamprogetto | Rapporto | Lettera di accompagnamento 1 | Lettera di accompagnamento 2 | Lista dei destinatari
Per informazioni: Aebersold Tania tel: 031 322 50 90 fax: 031 324 87 89 e-mail: internet: www.bevoelkerungsschutz.ch
La documentazione può essere ottenuta presso: Ufficio federale della protezione della popolazione, Diritto, Monbijoustrasse 51 A, 3003 Berna, Aebersold Tania, tel: 031 322 50 90, fax: 031 324 87 89, e-mail: , internet: www.bevoelkerungsschutz.ch
- Modifica della legge federale sul servizio informazioni civile (LSIC)
-
Indagine
Autorità: Dipartimento Forma: procedura di consultazione scritta
Il Servizio delle attività informative della Confederazione tratta i dati concernenti l’estero nel sistema ISAS. Quest’ultimo si basa su un esercizio pilota conformemente alla legge federale sulla protezione dei dati, limitato al più tardi fino a giugno 2015. Con l’avamprogetto di legge l’esercizio pilota sarà concluso e verrà creata una base legale formale per proseguire la gestione del sistema di trattamento dei dati.
Data limite: 31.05.2013
RS 121
Apertura
Documenti: Avamprogetto | Rapporto | Lettera di accompagnamento | Lista dei destinatari | Begleitblatt
Per informazioni: Philipp Kronig tel: 031 322 43 33 e-mail:
La documentazione può essere ottenuta presso: Servizio delle attività informative della Confederazione, Papiermühlestrasse 20, 3000 Berna, Philipp Bürgi, tel: 031 323 30 48, e-mail:
Dipartimento federale delle finanze
- Attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria
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Consultazione
Autorità: Consiglio federale Forma: procedura di consultazione scritta
L’avamprogetto di legge che contiene le proposte necessarie alla trasposizione nel diritto svizzero della revisione parziale delle raccomandazioni del GAFI di febbraio 2012 verte segnatamente sulla qualifica dei reati fiscali gravi come reati a monte del riciclaggio di denaro, sulla trasparenza delle persone giuridiche in particolare in materia di azioni al portatore, nonché sugli obblighi di diligenza e sulle persone politicamente esposte.
Data limite: 15.06.2013
Apertura
Documenti: Avamprogetto | Rapporto | Lettera di accompagnamento 1 | Lettera di accompagnamento 2 | Lista dei destinatari
Per informazioni: Patricia Steck tel: 031 324 75 52 fax: 031 323 04 22 e-mail:
La documentazione può essere ottenuta presso: solo disponibile in rete, Riccardo Sansonetti, tel: 031 322 62 07, fax: 031 323 04 22, e-mail:
- Strategia per la piazza finanziaria (obblighi di diligenza estesi per impedire l’accettazione di valori patrimoniali non dichiarati). Modifica della legge sul riciclaggio di denaro
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Consultazione
Autorità: Consiglio federale Forma: procedura di consultazione scritta
Nel quadro dell’attuazione della Strategia del Consiglio federale in materia di piazza finanziaria, la legge sul riciclaggio di denaro deve essere ampliata con obblighi di diligenza per impedire l’accettazione di valori patrimoniali non dichiarati.
Data limite: 15.06.2013
RS 955.0
Apertura
Documenti: Avamprogetto | Rapporto | Lettera di accompagnamento 2 | Lettera di accompagnamento 1 | Lista dei destinatari
Per informazioni: Bruno Dorner tel: 031 322 61 90 e-mail:
La documentazione può essere ottenuta presso: Amministrazione federale delle finanze, Segreteria generale, Servizio giuridico, 3003 Berna , e-mail: , internet: www.efd.admin.ch
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
- Modifica della legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina
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Consultazione
Autorità: Consiglio federale Forma: procedura di consultazione scritta
In relazione al risanamento della galleria autostradale del San Gottardo che si renderà necessario nei prossimi 10 anni circa, la legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina dovrà essere integrata con un nuovo articolo 3a (Galleria autostradale del San Gottardo) e adeguata alla Costituzione federale vigente.
Data limite: 21.04.2013
Apertura
Documenti: Avamprogetto | Rapporto | Analisi - Pedaggi | Lettera di accompagnamento 1 | Lettera di accompagnamento 2 | Lista dei destinatari
Per informazioni: René Sutter tel: 031 325 78 92 fax: 031 323 23 03 e-mail: internet: www.astra.admin.ch
La documentazione può essere ottenuta presso: Ufficio federale delle strade USTRA, Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen, tel: 031 322 94 11, fax: 031 323 23 03, e-mail: , internet: www.astra.admin.ch
- Modifica della legge sull’ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza.
-
Consultazione
Autorità: Consiglio federale Forma: procedura di consultazione scritta
Dipartimento 2: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
La legge sull’ingegneria genetica deve essere modificata per garantire dal punto di vista giuridico la coesistenza conformemente ai risultati scaturiti dal PNR 59 e consentire, in certe regioni e a determinate condizioni, di rinunciare all’utilizzo degli OGM nell’agricoltura. Le ordinanze in questione devono quindi essere adattate (nuova ordinanza sulla coesistenza e adattamento dell’ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione).
Data limite: 15.05.2013
RS 814.91 | RS 916.151
Apertura
Documenti: Avamprogetto 1 | Avamprogetto 2 | Avamprogetto 3 | Rapporto 1 | Rapporto 2 | Lettera di accompagnamento 1 | Lettera di accompagnamento 2 | Lista dei destinatari
Per informazioni: Wust Saucy Anne-Gabrielle, Leiterin der Sektion Biotechnologie tel: +41 31 323 83 44 fax: +41 31 324 79 78 e-mail: internet: www.bafu.admin.ch/org/organisation/00366/00377/
La documentazione può essere ottenuta presso: Ufficio federale dell’ambiente UFAM, Divisione Suolo e biotecnologia, CH-3003 Berna, Andrea Guerrero, tel: +41 313 22 80 92, fax: +41 31 324 79 78, e-mail: , internet: www.umwelt-schweiz.ch
- Revisione totale dell’ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN)
-
Consultazione
Autorità: Consiglio federale Forma: procedura di consultazione scritta
Il 13 giugno 2008 è stata approvata la revisione totale della legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN) e nel marzo 2009 sono state ratificate la Convenzione di Parigi e la Convenzione di Bruxelles. L’ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare deve essere adeguata alla nuova LRCN. Nell’ordinanza devono fra l’altro essere definiti i rischi che le assicurazioni private possono escludere dalla copertura assicurativa (questi rischi vengono assicurati dalla Confederazione). Inoltre deve essere determinato un metodo per il calcolo dei premi della Confederazione. La nuova LRCN potrà entrare in vigore solamente dopo l’entrata in vigore della Convenzione di Parigi e quando sarà pronta la relativa ordinanza. L’entrata in vigore della Convenzione di Parigi non è prevista prima della fine del 2013.
Data limite: 28.06.2013
RS 732.441
Apertura
Documenti: Avamprogetto | Rapporto | Lettera di accompagnamento 1 | Lettera di accompagnamento 2 | Lista dei destinatari
Per informazioni: Christian Plaschy tel: 031 322 56 15 fax: 031 323 25 00 e-mail: internet: www.bfe.admin.ch
La documentazione può essere ottenuta presso: Ufficio federale dell’energia, diritto dell’energia nucleare e dei trasporti in condotta, 3003 Berna, Anna Baumgartner, tel: 031 325 07 35, fax: 031 323 25 00, e-mail: , internet: www.bfe.admin.ch
- Revisione parziale dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE)
-
Indagine
Autorità: Ufficio Forma: procedura di consultazione scritta
Nell’ambito del nuovo orientamento della politica energetica, la Svizzera intende, tra le altre cose, ottimizzare e accelerare le procedure esistenti per la costruzione e la ristrutturazione degli impianti elettrici e delle linee elettriche. L’avamprogetto di revisione parziale dell’OPIE contiene diverse misure che semplificano le procedure che i richiedenti e le autorità interessate devono seguire nell’ambito del piano settoriale e dell’approvazione dei piani, permettendo una rapida realizzazione degli impianti elettrici. La revisione parziale offre anche l’occasione di apportare gli adeguamenti divenuti necessari in seguito alle mutate condizioni.
Data limite: 11.04.2013
RS 734.25
Apertura
Documenti: Avamprogetto | Rapporto | Lettera di accompagnamento 1 | Lettera di accompagnamento 2 | Lista dei destinatari
Per informazioni: Werner Gander tel: +41 31 32 25627 fax: +41 31 32 32500 e-mail: internet: www.bfe.admin.ch
La documentazione può essere ottenuta presso: Ufficio federale dell’energia, Diritto in materia di elettricità e di acqua, Mühlestrasse 4, 3063 Ittigen, Sekretariat Abteilung Recht und Sicherheit, tel: +41 31 32 25825, fax: +41 31 32 32500, e-mail: , internet: www.bfe.admin.ch
- Modifiche di ordinanza relative all’adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali e al suo finanziamento
-
Indagine
Autorità: Ufficio Forma: procedura di consultazione scritta
Saranno integrati quasi 380 km di strade cantonali nella rete delle strade nazionali, gestita dalla Confederazione. Il trasferimento comporta la modifica di diverse ordinanze.
Data limite: 05.07.2013
RS 725.111 | RS 725.116.21
Apertura
Documenti: Avamprogetto 1 | Avamprogetto 2 | Avamprogetto 3 | Avamprogetto 4 | Avamprogetto 5 | Rapporto | Rapporto A1 | Rapporto A2 | Lettera di accompagnamento 2 | Lettera di accompagnamento 1 | Lista dei destinatari
Per informazioni: Claudio Sbicego tel: 031 323 42 72 fax: 031 323 23 03 e-mail: internet: www.astra.admin.ch
La documentazione può essere ottenuta presso: Ufficio federale delle strade, STRADOK, 3003 Berna, Daniel Wüthrich, tel: 031 322 94 31, fax: 031 323 23 03, e-mail: , internet: www.astra.admin.ch
Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
- Revisione totale della legge federale sull’approvvigionamento economico del Paese (legge sull’approvvigionamento del Paese, LAP)
-
Consultazione
Autorità: Consiglio federale Forma: procedura di consultazione scritta
La legge dell’8 ottobre 1982 sull’approvvigionamento del Paese attualmente in vigore deve essere adeguata alla nuova situazione economica e modernizzata. A prescindere dalle cause di una crisi, l’Approvvigionamento economico del Paese (AEP) deve poter intervenire rapidamente e in modo mirato in situazioni di grave penuria imminenti o già sopraggiunte che riguardano l’intero Paese. La stretta interconnessione e la forte dinamicità dei moderni processi di approvvigionamento esigono reazioni più rapide in caso di problemi. L’AEP dovrà concentrarsi sempre di più sull’obiettivo di contribuire a rafforzare la resistenza delle infrastrutture ancor prima che insorgano problemi di approvvigionamento, soprattutto a livello di telecomunicazioni, logistica dei trasporti e reti elettriche. I gestori delle infrastrutture che con i loro servizi forniscono un contributo fondamentale alla sicurezza dell’approvvigionamento dovrebbero accertarsi fin d’ora di essere in grado di operare anche in condizioni prossime alla crisi. Nell’ambito della revisione della LAP occorre creare degli strumenti per coinvolgere in modo ottimale questi attori, con misure mirate, nella prevenzione delle crisi attuata dall’AEP.
Data limite: 31.05.2013
RS (pianificato): RS 531
Apertura
Documenti: Avamprogetto | Rapporto | Lettera di accompagnamento | Lista dei destinatari
Per informazioni: Wyttenbach Thomas tel: 031 322 20 73 fax: 031 323 50 30 e-mail:
La documentazione può essere ottenuta presso: Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese, stato maggiore, Belpstrasse 53, 3003 Berna, fax: 031 323 50 30, e-mail: , internet: www.bwl.admin.ch
- Allegato III dell’Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) – riconoscimento delle qualifiche professionali
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Indagine
Autorità: Ufficio Forma: procedura di consultazione scritta
Indagine conoscitiva inerente all’ordinanza sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.
Il 14 dicembre 2012 l’Assemblea federale ha approvato il decreto federale che approva la decisione n. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera istituito dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone. Allo stesso tempo è stata adottata la legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS).
Dall’estate del 2012 un gruppo di esperti ha elaborato un progetto di ordinanza relativa a detta legge, accompagnato da un rapporto esplicativo. Il gruppo di esperti, sotto l’egida dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT – Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI dal 1° gennaio 2013), era costituito da rappresentanti della Conferenza dei governi cantonali (CdC), della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e dell’Ufficio federale di giustizia (UFG).
Data limite: 05.04.2013
Apertura
Documenti: Avamprogetto | Rapporto | Lettera di accompagnamento | Lista dei destinatari
La documentazione può essere ottenuta presso: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), Unità Qualifiche professionali UE/AELS, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, Frédéric Berthoud, e-mail: , internet: www.sbfi.admin.ch
- Revisione parziale dell’Ordinanza sulla maturità professionale federale (OMPr)
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Indagine
Autorità: Ufficio Forma: procedura di consultazione scritta
La revisione parziale ha per oggetto i termini per i lavori di attuazione (disposizioni transitorie) di cui all’articolo 36 dell’ordinanza sulla maturità professionale.
Il 18 ottobre 2012 su richiesta della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) l’organo direttivo UFFT/Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) si è dichiarato disposto a far sì che i Cantoni dispongano di più tempo per modificare le norme cantonali e i programmi d’insegnamento relativi ai cicli di formazione riconosciuti per la maturità professionale.
Data limite: 07.05.2013
RS (pianificato): RS 412.103.1
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Documenti: Avamprogetto | Rapporto | Lettera di accompagnamento | Lista dei destinatari
Per informazioni: Esther Ritter, SBFI. Berufliche Grundbildung tel: +41 31 322 26 21 fax: +41 31 324 96 14 e-mail: internet: www.sbfi.admin.ch
La documentazione può essere ottenuta presso: solo disponibile in rete