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Assicurazione malattie: il Consiglio federale licenzia i messaggi concernenti il finanziamento ospedaliero e gli incentivi ai modelli managed careDipartimento federale dell'interno
Comunicato stampa Berna, 15 settembre 2004 Assicurazione malattie: il Consiglio federale licenzia i messaggi concernenti il finanziamento ospedaliero e gli incentivi ai modelli managed care Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente il secondo pacchetto della revisione dell'assicurazione malattie a destinazione del Parlamento. Nell'ambito del finanziamento ospedaliero mantiene l'intenzione di passare dal finanziamento per stabilimento al finanziamento delle prestazioni. Inoltre, i costi delle prestazioni ospedaliere devono essere assunti in egual misura dagli assicuratori-malattie e dai Cantoni, e le reti d'assistenza integrate devono essere contemplate nella legge quali forme di assicurazione supplementari, al fine di incentivare i modelli managed care. Le proposte inerenti al finanziamento ospedaliero e la managed care erano state più volte discusse in Parlamento in relazione alla 2a revisione LAMal, in seguito bocciata, e sono state ora parzialmente completate da nuovi elementi. La loro entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2006. Messaggio 2A: Passaggio al finanziamento ospedaliero duale con ripartizione percentuale fissa Il Consiglio federale propone di passare dall'attuale finanziamento per stabilimento a quello delle prestazioni. In futuro non verrà più finanziato lo stabilimento ospedaliero in quanto tale, ma verranno rimborsate le prestazioni fornite. Il collegamento tra prestazione e rimborso, effettuato p. es. tramite forfait per caso o per reparto, renderà i costi più trasparenti convogliando il denaro laddove è fornita la prestazione. Per consentire confronti su scala nazionale e un rimborso semplice tra i Cantoni, per i sistemi forfetari saranno applicate strutture unitarie in tutta la Svizzera. Inoltre, le prestazioni di tutti gli ospedali riportati nella pianificazione cantonale, indipendentemente dal loro stato giuridico, verranno finanziati in egual misura (50 per cento) dai Cantoni e dagli assicuratori-malattie (finanziamento duale con ripartizione percentuale fissa). Un'altra novità consiste nel fatto che nell'ambito degli ospedali pubblici e di quelli sovvenzionati dall'ente pubblico i costi d'investimento sono integrati nella regolamentazione del finanziamento. Questa aumenta pure la trasparenza dei costi, in quanto i costi d'investimento, come quelli d'esercizio, devono essere determinati e inclusi nella pianificazione. La nuova regolamentazione obbliga i Cantoni a effettuare una pianificazione ospedaliera che copra l'intero fabbisogno cantonale in materia di capacità del settore ospedaliero, indipendentemente dal fatto che si tratti di un ospedale pubblico o privato. I Cantoni hanno un termine di due anni entro il quale elaborare la loro pianificazione ospedaliera. A breve e medio termine le riforme comporteranno dei costi supplementari soprattutto per l'assicurazione malattia e in misura minore per i Cantoni. L'ammontare di questi costi può essere stimato solo indicativamente. A lungo termine ci si può attendere un contenimento dei costi grazie a un ulteriore rafforzamento dei pertinenti incentivi. Al fine di evitare effetti bruschi, l'introduzione della nuova regolamentazione dovrà avvenire per gradi; ciò vale in particolare per i contributi cantonali per le prestazioni fornite in ospedali privati, contributi che sono esigibili soltanto un anno dopo l'elaborazione della pianificazione ospedaliera cantonale. Al contempo, il Consiglio federale si impegna a presentare entro tre anni una proposta per un cosiddetto sistema di finanziamento monistico, grazie al quale le prestazioni ospedaliere verrebbero rimborsate soltanto ancora da un finanziatore diretto. Nell'ambito della consultazione, il passaggio al finanziamento delle prestazioni è stato accolto favorevolmente. Il finanziamento duale con ripartizione percentuale fissa è stato accettato soltanto da una parte degli interpellati. Quali alternative sono state proposte un'altra chiave di ripartizione oppure il passaggio diretto al finanziamento monistico. Soprattutto i Cantoni sono contrari a trattare allo stesso modo ospedali pubblici e privati. Dato che il finanziamento duale a ripartizione percentuale fissa è già stato accolto molto favorevolmente e che promette una maggiore trasparenza e un incremento della concorrenza, il Consiglio federale è convinto di questa proposta. Posticipando i termini, il Consiglio federale ha tenuto conto delle reticenze espresse dai Cantoni. Messaggio 2B: Promozione dei modelli managed care Negli ultimi anni si è fatta strada a livello internazionale la convinzione che offerte integrate siano vantaggiose per conseguire un trattamento medico economico e di elevata qualità. Nell'ambito di tali offerte, i pazienti vengono accompagnati e assistiti durante l'intero processo di diagnosi e di cura. Inoltre, gli assicuratori e i fornitori di prestazioni sono coinvolti nell'assunzione di responsabilità finanziarie per il trattamento completo (modelli managed cared con responsabilità budgetarie). Il Consiglio federale insiste sull'importanza della libera scelta dell'offerta poiché parte dall'idea che la libertà contrattuale tra assicuratori e fornitori di prestazioni promuoverà lo sviluppo dell'offerta relativa a managed care. La maggioranza dei partecipanti alla consultazione hanno accolto positivamente il progetto ed è d'accordo con il Consiglio federale sulla necessità di creare basi legali per lo sviluppo di modelli d'assistenza integrati. Nel settore dei medicamenti il Consiglio federale ha adottato i provvedimenti proposti nella 2a revisione LAMal. La legge dovrà stabilire espressamente che, quando viene prescritta una sostanza attiva, devono essere consegnati medicamenti economicamente vantaggiosi. Questa misura di contenimento dei costi dei medicamenti è stata accolta dalla maggioranza degli interpellati. DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO Servizio stampa e informazione Per ulteriori informazioni: Hans Heinrich Brunner, Capo dell' Ambito Assicurazione malattia e infortunio, Ufficio federale della sanità pubblica, 031 322 95 05 |
Forma d'internamento particolare per criminali pericolosiIl DFGP invia in consultazione il rapporto e l'avamprogetto per l'attuazione dell'iniziativa sull'internamento Berna, 15.09.2004. Proteggere meglio la collettività dai criminali pericolosi senza violare la Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU): questo è l'obiettivo perseguito dal rapporto e dall'avamprogetto per l'attuazione dell'iniziativa sull'internamento inviati in consultazione, mercoledì, dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) su incarico del Consiglio federale. La consultazione si concluderà il 15 dicembre 2004. L'8 febbraio 2004 popolo e Cantoni hanno approvato l'iniziativa popolare "Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia", introducendo di fatto il nuovo articolo 123a della Costituzione federale. L'internamento a vita per questa categoria di criminali può essere riesaminato soltanto limitatamente. La modifica della Parte generale del Codice penale, elaborata da un gruppo di lavoro, prevede una procedura a più livelli che, conformemente all'iniziativa, esclude il riesame automatico senza comunque violare la CEDU: · su richiesta della persona internata a vita, l'autorità cantonale d'esecuzione incarica la commissione federale apposita - che dovrà essere istituita dal Consiglio federale - di stabilire se si dispone di nuove conoscenze scientifiche in merito all'idoneità alla terapia della persona internata a vita; · l'autorità esecutiva si basa sulle conclusioni della commissione per decidere se curare l'autore. In un primo momento il trattamento avviene nell'ambito dell'esecuzione dell'internamento a vita; · se il trattamento dimostra che la pericolosità dell'autore è diminuita in maniera considerevole e può essere ridotta ulteriormente, il giudice sopprime l'internamento a vita e ordina l'internamento ordinario o una misura terapeutica. L'internamento può anche essere decretato a posteriori L'avamprogetto prevede un'innovazione non contemplata dall'iniziativa, vale a dire che l'internamento a vita o quello ordinario può essere decretato a posteriori. Questa disposizione è applicabile quando nuovi fatti e mezzi di prova dimostrano che le condizioni di internamento erano riunite già al momento della sentenza, senza che il giudice ne fosse a conoscenza. In questo modo è possibile evitare la liberazione di criminali che si dimostrano essere pericolosi soltanto durante l'esecuzione della pena. Il comportamento futuro ha più peso rispetto al reato commesso Il gruppo di lavoro si è inoltre chinato sulle proposte e le critiche formulate nei confronti della Parte generale del Codice penale da membri di autorità inquirenti o preposte all'esecuzione delle pene e propone ora una serie di modifiche. In particolare, in futuro, saranno passibili d'internamento non soltanto i crimini suscettibili di una pena di almeno dieci anni, bensì qualsiasi crimine o delitto, purché vi sia motivo di ritenere che l'interessato, dopo aver scontato la pena, possa commettere reati gravi. Per ordinare l'internamento non è quindi determinante tanto il reato commesso, quanto piuttosto il comportamento futuro dell'autore. Un trattamento terapeutico non dovrà essere riservato soltanto a persone con disturbi psichici, ma potrà essere previsto anche per le persone che presentano soltanto taluni sintomi di un disturbo psichico. Grazie a una terapia psichiatrica è infatti possibile ridurre in modo efficace la pericolosità di tali persone. Il gruppo di lavoro diretto da Heinrich Koller, direttore dell'Ufficio federale di giustizia, era composto di rappresentanti di autorità di perseguimento penale e di esecuzione delle pene, della dottrina in materia di diritto penale, della psichiatria forense e del comitato d'iniziativa. I rappresentanti del comitato d'iniziativa considerano il progetto di legge un pacchetto equilibrato e intendono sostenerlo soltanto se non subirà modifiche. Altre informazioni: Heinz Sutter, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 41 04 Adrian Scheidegger, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 47 90 |
Progetto pilota per i passaporti biometriciIl Consiglio federale adotta in linea di principio la decisione per lintroduzione dei dati biometrici nel passaporto svizzero Berna, 15.09.04. Dalla fine del 2005, i cittadini svizzeri avranno la possibilità di richiedere un passaporto con i dati biometrici. Nel corso della seduta odierna, il Consiglio federale ha deciso dintrodurre i passaporti biometrici. Il loro rilascio si effettuerà per ora nel quadro di un progetto pilota quinquennale, durante cui i cittadini svizzeri potranno richiedere facoltativamente il documento biometrico, a condizione che ne abbiano effettivamente bisogno, presso uno dei circa cinque uffici appositamente attrezzati. Contemporaneamente continueranno ad essere rilasciati anche i passaporti senza i dati biometrici del modello 2003, che dovrebbero consentire ai cittadini svizzeri di viaggiare senza difficoltà ancora per parecchi anni. Il Consiglio federale ha preso la decisione in base a una perizia sulla realizzabilità del progetto, elaborata dallUfficio federale di polizia (fedpol). Alla base della decisione attuale vi è la condizione posta dagli Stati Uniti che, per entrare senza visto, tutti i passaporti rilasciati dal 26 ottobre 2005 siano dotati di dati biometrici. Con la sua decisione, il Consiglio federale tiene conto tuttavia anche di una propensione ad adottare i documenti didentità biometrici, che si sta delineando a livello internazionale, indipendentemente dalle richieste degli Stati Uniti. Scopo di questa tendenza è di prevenire gli abusi nellambito dei documenti didentità. Mediante il progetto pilota ora deciso, sintende in primo luogo garantire ai cittadini svizzeri la possibilità di ricevere al più presto un passaporto con i dati biometrici, a condizione che ne abbiano effettivamente bisogno, in secondo luogo contribuire a preparare la successiva e definitiva introduzione dei documenti didentità biometrici in tutta la Svizzera in base alle esperienze raccolte durante il progetto, che sarà circoscritto a pochi uffici. Con la decisione a favore di un progetto pilota e contro lintroduzione immediata su scala nazionale dei passaporti biometrici, il Consiglio federale intende evitare il rischio di investimenti sbagliati in una tecnologia non ancora sufficientemente sperimentata. Per consentire lavvio del progetto pilota in tempo utile, il Consiglio federale emanerà dapprima unordinanza. In seguito, entro giugno 2005, gli dovrà essere sottoposto il progetto del messaggio relativo alle necessarie modifiche delle basi legali. I lavori legislativi, che dovranno tenere conto in particolare della protezione dei dati, si svolgeranno in stretta collaborazione con i Cantoni. Registrazione facoltativa dei dati biometrici Nellambito del progetto pilota, la richiesta di un passaporto biometrico, che comporta la registrazione dei dati biometrici, è facoltativa. Questi dati consistono essenzialmente in una fotografia digitalizzata del viso ed eventualmente in un ulteriore parametro (cfr. riquadro 1). Chi desidera un passaporto con i dati biometrici, deve innanzitutto rivolgersi al proprio comune di domicilio, dove si effettua la verifica dellidentità. In seguito deve far registrare i dati biometrici presso uno degli uffici appositamente attrezzati. Rimane ancora da stabilire dove saranno esattamente stanziati. Per ora è certo che esisteranno uffici competenti, forse cinque, distribuiti in tutto il Paese. Essi saranno istituiti in collaborazione con i Cantoni e sarà possibile richiedere i passaporti biometrici anche presso diverse rappresentanze svizzere allestero. Il passaporto biometrico sarà dotato di un chip elettronico, sul quale sono registrati i dati biometrici. Durante il progetto pilota, deve essere individuata la variante di realizzazione meno costosa, prendendo in considerazione anche la produzione con gli impianti della Confederazione già esistenti. Poiché attualmente sussistono ancora dei dubbi circa la durata del chip introdotto nel passaporto (cfr. riquadro 1), è probabile la riduzione della validità del passaporto biometrico dagli attuali dieci anni a cinque. Ancora disponibili i passaporti modello 2003 Lattuale passaporto leggibile elettronicamente, ma privo del chip biometrico, verrà rilasciato anche durante il progetto pilota. Esso, infatti, consentirà ai cittadini svizzeri di viaggiare senza difficoltà in tutto il mondo ancora per parecchi anni. Quindi, durante il progetto non sarà necessario e neppure possibile, mettere a disposizione di tutti i cittadini svizzeri un passaporto biometrico, proprio per le dimensioni prudentemente ridotte del progetto stesso. Quindi i passaporti di questo tipo saranno innanzitutto rilasciati alle persone che hanno effettivamente bisogno di un documento biometrico, ad esempio, perché desiderano recarsi negli Stati Uniti dopo il 26 ottobre 2005 e non dispongono di un passaporto leggibile elettronicamente (modello 2003) rilasciato prima di questa data (cfr. riquadro 2). LUfficio federale di polizia prevede che nei prossimi anni saranno richiesti fra i 50 000 e i 100 000 passaporti biometrici. Il progetto pilota è sufficiente per soddisfare queste richieste. Per realizzare il progetto pilota, fra il 2005 e il 2010, la Confederazione dovrà probabilmente sostenere delle spese complessive di circa 14 milioni di franchi (3,5 milioni di spese dinvestimento, 4 milioni di spese di progetto e 6,5 milioni di spese di gestione). Al fine di coprire i costi di un passaporto dotato di questa nuova tecnologia, per il passaporto biometrico dovrà essere stabilito un nuovo emolumento. Ulteriori informazioni: Guido Balmer, Ufficio stampa fedpol, tel. 031 324 13 91 Informazioni generali: Riquadro 1: Biometria La scienza della biometria si occupa di calcolare e di misurare le caratteristiche fisiche degli esseri viventi. Si tratta in particolare di rilevare, misurare e documentare le caratteristiche fisiche delle persone. Sono ad esempio caratteristiche biometriche: limmagine del viso, le impronte digitali, la scansione delliride, la forma dellorecchio, la statura, il colore degli occhi ecc.. Le informazioni di tipo biometrico possono contribuire ad identificare una persona in modo sicuro. Già oggi, in diversi ambiti (p. es. accesso agli impianti di sicurezza), si usano dati biometrici codificati elettronicamente. È intervenuta sulle possibilità offerte dalla biometria moderna anche lOrganizzazione dellaviazione civile internazionale (OACI), una sottorganizzazione dellONU che emana direttive e raccomandazioni relative ai documenti di viaggio, allo scopo di armonizzare e di agevolare il traffico dei viaggiatori su scala mondiale. Per aumentare la sicurezza dei documenti di viaggio, nel 2003 lOACI ha stabilito che, quale caratteristica biometrica obbligatoria, occorre inserire nel documento di viaggio unimmagine del viso registrata elettronicamente. LOACI lascia inoltre i singoli Stati, liberi di decidere se inserire nei documenti altre caratteristiche biometriche, come le impronte digitali o la scansione delliride, per fornire un ulteriore contributo alla lotta contro gli abusi. La Svizzera verificherà questa possibilità nellambito del progetto pilota. Occorre registrare le informazioni biometriche su un chip leggibile senza contatto, che è inserito nel passaporto. I relativi standard tecnici sono stati stabiliti dallOACI nella primavera 2004. La grande sfida pratica consisterà nellinstallare il chip nel passaporto in maniera tale da essere protetto dalle intemperie nonché da danneggiamenti meccanici o di altro tipo. Riquadro 2: Condizioni di entrata negli USA Per entrare negli USA sussiste in linea di principio lobbligo del visto. Dato che gli USA hanno un interesse ad agevolare il traffico dei viaggiatori, hanno istituito il cosiddetto Visa Waiver Program (VWP). Questo programma permette ai cittadini dei 27 Paesi che al momento vi partecipano (inclusa la Svizzera), di entrare senza visto, per un soggiorno della durata massima di 90 giorni, a scopi commerciali o privati. Secondo la dichiarazioni degli USA, per entrare senza visto vale quanto segue: Ï entrata negli USA fino al 26 ottobre 2005 (e oltre): lattuale passaporto svizzero leggibile elettronicamente (modello 2003) autorizza ad entrare senza visto fino alla sua scadenza, a condizione che sia stato rilasciato prima del 26 ottobre 2005. Attenzione: il vecchio passaporto svizzero (modello 1985), già a partire dal 26 ottobre di questanno, non sarà più sufficiente per entrare negli USA senza visto; Ï entrata negli USA dal 26 ottobre 2005: i cittadini svizzeri, per entrare negli USA senza visto, devono essere in possesso di un passaporto con i dati biometrici oppure di un passaporto leggibile elettronicamente (modello 2003), rilasciato prima del 26 ottobre 2005. In generale affinché un Paese continui a far parte del VWP, deve disporre entro il 26 ottobre 2005 di un programma o di un progetto per lintroduzione di un passaporto leggibile elettronicamente provvisto dei dati biometrici. La decisione del Consiglio federale relativa ad un progetto pilota rappresenta un passo fondamentale per ladempimento di questa condizione. |