Informazione delle autorità sulle votazioni: Il Consiglio federale e amministrazione federale sono tenuti a fare in modo che gli aventi diritto di voto possano adottare le loro decisioni secondo la loro libera volontà.
Secondo il diritto costituzionale federale (art. 34 Cost.), i risultati di votazioni ed elezioni esprimono in modo attendibile e fedele la libera volontà degli aventi diritto di voto. Consiglio federale e amministrazione federale sono tenuti a fare in modo che gli aventi diritto di voto possano adottare le loro decisioni secondo la loro libera volontà. Il Consiglio federale deve essere presente durante il processo di formazione della volontà, rispondere a domande, sciogliere le perplessità, esaminare gli argomenti nuovi, mostrare nessi e conseguenze della decisione. Gli aventi diritto di voto hanno anche il diritto di poter conoscere non solo la posizione del governo su un progetto, ma anche la motivazione su cui poggia la posizione adottata. Infine, Consiglio federale e amministrazione federale devono avere la possibilità di intervenire con delle rettifiche, segnatamente quando delle dichiarazioni inesatte o fuorvianti di privati rischiano di compromettere la libera formazione delle opinioni e delle volontà. Governo e amministrazione devono anche informare sui fatti nuovi rilevanti, che devono essere noti per poter prendere una decisione oggettiva in merito a un progetto.
Per le votazioni popolari a livello federale, l'articolo 34 della Costituzione federale è concretizzato nell'articolo 10a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP; RS 161.1). Secondo questa disposizione il Consiglio federale è tenuto per legge a informare costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale, nel rispetto dei principi di completezza, oggettività, trasparenza e proporzionalità. L'Esecutivo deve inoltre esporre le posizioni principali sostenute durante il processo decisionale parlamentare e non può sostenere una raccomandazione di voto divergente dalla posizione dell'Assemblea federale.