Informazione e comunicazione delle autorità
Informazione e comunicazione delle autorità: Il Consiglio federale è tenuto a informare tempestivamente e compiutamente l’opinione pubblica sulla sua attività.
Di che cosa si tratta?
Il Consiglio federale, in quanto suprema autorità direttiva (art. 174 Cost.) è tenuto a informare tempestivamente e compiutamente l’opinione pubblica sulla sua attività, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti (art. 180 Cost.). Tale obbligo d'informazione è precisato all'articolo 10 LOGA: il Consiglio federale assicura l’informazione dell’Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico. Provvede a informare in modo coerente, tempestivo e continuo sulla propria valutazione della situazione, sulla pianificazione, sulle sue decisioni e sui suoi provvedimenti. L’articolo 10a LOGA disciplina la funzione di portavoce del Consiglio federale. Tale funzione ingloba sia l’informazione dell’opinione pubblica su incarico del Consiglio federale, sia il coordinamento delle attività d’informazione tra il Consiglio federale e i dipartimenti. L’articolo 11 LOGA dispone che il Consiglio federale è tenuto a comunicare con il pubblico: deve curare le relazioni con l’opinione pubblica e informarsi sulle opinioni e sulle aspettative manifestate nella pubblica discussione.