Inizio zona contenuto
Con il termine «risorsa genetica» si intende il materiale genetico di origine vegetale, animale, microbica o di altro tipo avente un valore effettivo o potenziale. La composizione genetica o biochimica delle risorse genetiche è utilizzata in particolare nella ricerca, nell'agricoltura, nell'industria farmaceutica e cosmetica e nella biotecnologia, come ad esempio nello studio delle sostanze attive di una pianta medicinale per lo sviluppo di un farmaco nuovo o nella coltivazione di nuove varietà di piante nell'agricoltura. La gestione sostenibile delle risorse genetiche è un aspetto centrale ai fini della conservazione della biodiversità. Uno dei tre obiettivi della Convenzione sulla diversità biologica è la ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche.
La comunità internazionale ha adottato il Protocollo di Nagoya nel 2010, il quale disciplina:
Il Protocollo contiene inoltre disposizioni concernenti le conoscenze tradizionali spesso associate alle risorse genetiche (ad es. il sapere tradizionale delle comunità indigene sulle proprietà terapeutiche di una determinata pianta).
Modifica della legge sulla protezione della natura
La Svizzera ha firmato il Protocollo di Nagoya nel maggio 2011. Il Consiglio federale auspica che la Svizzera ratifichi l'accordo e lo attui. A tal fine devono essere integrate nella legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) delle disposizioni specifiche sulle risorse genetiche, che precisino tra l'altro le procedure da seguire.
In particolare, le nuove disposizioni prevedono un obbligo di diligenza volto a garantire che ogni utente di risorse genetiche provenienti da un'altra Parte firmataria del Protocollo di Nagoya rispetti la legislazione nazionale del Paese fornitore in materia di ABS e che condivida i benefici in modo giusto ed equo. L'obbligo di diligenza dovrà essere notificato presso il servizio centrale istituito dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) prima che la risorsa genetica utilizzata venga immessa sul mercato o commercializzata. Altri servizi competenti saranno incaricati di verificare se l'obbligo di notifica presso l'UFAM è stato rispettato. In caso di inadempimento delle disposizioni possono essere applicate sanzioni.
Inoltre, le nuove disposizioni prevedono la possibilità che la Svizzera disciplini l'accesso alle proprie risorse genetiche e condivida i benefici che ne derivano.
A lungo termine, vantaggi per la ricerca e l'economia svizzere
A lungo termine, la ratifica del Protocollo di Nagoya dovrebbe avere effetti positivi sulla ricerca e sull'economia. Le misure introdotte sono impostate in modo tale da generare un onere esiguo per gli utenti. Tale onere dovrebbe essere ampiamente compensato dalla maggior certezza del diritto e dall'accesso agevolato alle risorse genetiche. Gli ambienti interessati hanno tempo fino al 31 agosto 2012 per esprimersi sull'avamprogetto del messaggio e sulle modifiche legislative necessarie per la ratifica del Protocollo di Nagoya.